IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto  il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la  legge  23  gennaio 1968, n. 34, modificata dalla legge 7
marzo 1985, n. 98, recante  provvedimenti  per  la  profilassi  della
peste  bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta
epizootica, della  morva,  della  peste  equina,  della  peste  suina
classica  e  africana,  della febbre catarrale degli ovini e di altre
malattie esotiche;
  Visto, altresi', il testo unico della legge comunale e provinciale,
approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;
  Vista  la  legge  23  giugno  1970,  n. 503, sull'ordinamento degli
istituti zooprofilattici sperimentali;
  Vista  la  legge  23  dicembre  1975,  n.  745,  recante  norme sul
trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme  di  principio
per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti stessi;
  Visto  il  proprio  decreto 12 marzo 1987, n. 147, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 1987, modificato  con  decreto
20  luglio  1987,  n. 345, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196
del 24 agosto 1987,  e  concernente  la  produzione,  l'acquisto,  la
distribuzione  e l'impiego dei vaccini per la profilassi immunizzante
obbligatoria degli animali;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione
del Servizio sanitario nazionale;
  Vista  la  legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sugli scambi
di animali tra l'Italia e gli  altri  Stati  membri  della  Comunita'
economica europea (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 dell'11
giugno 1976) modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno  1982,  n. 475 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del
27 luglio 1982);
  Visto  il  decreto  21  dicembre  1976,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 22 del 25  gennaio  1977,  recante  norme  sanitarie  in
materia  di importazione di animali vivi della specie bovina, equina,
suina, ovina e caprina, provenienti dalla Comunita' economica europea
o dai Paesi terzi;
  Vista la propria ordinanza 27 giugno 1987, n. 288, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 1987, modificata con  proprie
ordinanze:
   5  novembre  1987,  n. 465, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
264 dell'11 novembre 1987;
   14  gennaio 1988, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20
del 26 gennaio 1988;
   31  marzo  1988, n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89
del 16 aprile 1988;
recante  disposizioni  in materia di polizia veterinaria e interventi
di profilassi dell'afta epizootica;
  Vista  la  propria ordinanza 22 luglio 1987, n. 312, riguardante la
profilassi   vaccinale   obbligatoria   contro   l'afta   epizootica,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987;
  Visto  l'art.  17  della  legge  22  dicembre  1984,  n. 887 (legge
finanziaria 1985);
  Visto  il  decreto-legge  8  febbraio  1988, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile  1988,  n.  109,  recante  misure
urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per
la razionalizzazione della spesa sanitaria;
  Vista  la risoluzione n. 2/86 del Consiglio sanitario nazionale del
23  aprile  1986,  concernente,  tra  l'altro,  la  profilassi  della
epizoozia aftosa;
  Visto i pareri favorevoli del Consiglio superiore di sanita' del 18
febbraio 1987 e del 15 dicembre 1987;
  Ritenuto  necessario proseguire nell'azione di profilassi vaccinale
nei confronti dell'afta epizootica;
                               Ordina:
                               Art. 1.
  E'  resa  obbligatoria  nel  territorio  nazionale  la vaccinazione
antiaftosa dei bovini,  dei  bufalini,  degli  ovini  e  dei  caprini
secondo le modalita' e i tempi indicati nei successivi articoli.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.