IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI Vista la legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici; Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413, che ha elevato a decorrere dall'anno 1985 il contributo dello Stato per le elezioni dei consigli regionali; Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta e dal presidente del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, concernenti i risultati delle consultazioni elettorali del 26 e 27 giugno 1988 per il rinnovo di quei consigli regionali; Vista la delibera adottata in data 28 luglio 1988 dall'ufficio di presidenza della Camera dei deputati sulla ripartizione del contributo dello Stato per il rinnovo del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta e del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, risultante dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 413; Visti gli articoli 2 e 5 del regolamento dei servizi e del personale; Decreta: Art. 1. Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, citata in premessa, sono erogati, a titolo di concorso dello Stato nelle spese elettorali per le elezioni del consiglio regionale della regione a statuto speciale Valle d'Aosta e del consiglio regionale della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, svoltesi il 26 e 27 giugno 1988, contributi finanziari nella misura indicata nell'allegato prospetto, che fa parte integrante del presente decreto.