IL PRESIDENTE
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
  Vista  la  legge  18  novembre  1981,  n. 659, recante modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul  contributo  dello
Stato al finanziamento dei partiti politici;
  Visto  l'art.  1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 413,
che ha elevato a decorrere dall'anno 1985 il contributo  dello  Stato
per le elezioni dei consigli regionali;
  Visti i dati trasmessi dal presidente del consiglio regionale della
regione a  statuto  speciale  Valle  d'Aosta  e  dal  presidente  del
consiglio  regionale  della regione a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia, concernenti i risultati delle consultazioni elettorali del 26
e 27 giugno 1988 per il rinnovo di quei consigli regionali;
  Vista  la  delibera adottata in data 28 luglio 1988 dall'ufficio di
presidenza  della  Camera  dei  deputati   sulla   ripartizione   del
contributo  dello  Stato per il rinnovo del consiglio regionale della
regione a statuto speciale Valle d'Aosta e  del  consiglio  regionale
della  regione  a  statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, risultante
dalla citata legge 8 agosto 1985, n. 413;
  Visti  gli  articoli  2  e  5  del  regolamento  dei  servizi e del
personale;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai partiti politici di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1981,
n. 659, citata in premessa, sono erogati, a titolo di concorso  dello
Stato  nelle spese elettorali per le elezioni del consiglio regionale
della regione a  statuto  speciale  Valle  d'Aosta  e  del  consiglio
regionale  della  regione  a  statuto speciale Friuli-Venezia Giulia,
svoltesi il 26 e 27 giugno 1988, contributi finanziari  nella  misura
indicata   nell'allegato  prospetto,  che  fa  parte  integrante  del
presente decreto.