IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di modificare
l'aliquota  ordinaria  dell'imposta  sul  valore  aggiunto nonche' le
aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi
e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
  1.  L'aliquota  dell'imposta  sul  valore  aggiunto stabilita nella
misura  del  18  per  cento  e' elevata al 19 per cento. Agli effetti
dell'articolo  27,  quarto  comma,  del  decreto del Presidente della
Repubblica   26   ottobre   1972,   n.   633,   la  quota  imponibile
corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il
corrispettivo,  comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per
cento  o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e
moltiplicando il quoziente per 100.
  2.  La  variazione  dell'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto
disposta  dal  comma  1  non si applica alle operazioni dipendenti da
contratti  conclusi  anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente  decreto  rese  nei  confronti  dello  Stato  e degli enti e
istituti  indicati  nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, per le quali
entro  il  31  dicembre  1988  siano emesse e comunque registrate, ai
sensi  degli  articoli  23  e  24  del  predetto decreto, le relative
fatture, anche se a tale data il corrispettivo non e' stato pagato.
  3.  Le  aliquote  di  base  dell'imposta  di  consumo  sui tabacchi
lavorati  di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono
cosi' modificate:
    a) sigarette 56,28 per cento;
    b) sigari e sigaretti naturali 23,28 per cento;
    c) sigari e sigaretti altri 47,28 per cento;
    d) tabacco da fumo 55,28 per cento;
    e) tabacco da masticare 26,28 per cento;
    f) tabacco da fiuto 26,28 per cento.