IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei
tabacchi e successive modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto-legge  29 aprile 1937, n. 670, convertito
nella legge 20 dicembre 1937, n. 2592, che regola,  tra  l'altro,  la
facolta'  dell'Amministrazione  dei  monopoli  di Stato in materia di
vendita dei tabacchi per provvista di bordo;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10  aprile  1934,  concernente le
istruzioni sulla vendita dei tabacchi lavorati per provvista di bordo
alle navi che si recano all'estero;
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1950, che estende la cessione
dei tabacchi lavorati per provvista di bordo agli aerei  in  partenza
direttamente per l'estero;
  Visto  il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, sull'estensione ai
marittimi di navi nazionali  che  esercitano  il  piccolo  cabotaggio
della concessione dei tabacchi nazionali per provvista di bordo;
  Visto il decreto ministeriale 1› luglio 1986, registrato alla Corte
dei conti il 3 luglio 1986, registro n. 4 Monopoli,  foglio  n.  313,
con  il  quale  sono  stati  fissati  i  prezzi dei tabacchi lavorati
destinati alla vendita per provvista di bordo;
  Considerata  l'opportunita'  di  includere nella tariffa di vendita
per provvista di bordo la nuova marca di tabacchi lavorati  nazionali
denominata Master Ultraleggera;
  Udito    il   parere   favorevole   espresso   dal   consiglio   di
amministrazione dei monopoli di Stato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La  seguente  marca italiana di tabacchi lavorati e' iscritta nella
tariffa di  vendita  per  provvista  di  bordo  al  prezzo  a  fianco
indicato:
   Sigarette:
    Master Ultraleggera Lit. 24.000 per Kg. convenzionale.