IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
per  la  partecipazione  degli utenti alla spesa sanitaria al fine di
razionalizzare  e di orientare qualitativamente il contenimento della
medesima;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del tesoro e delle
finanze;
                                EMANA
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Ferma restando la quota fissa di L. 2.000 per ricetta, le quote
previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987,
n.  443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987,
n.  531,  sono  sostituite con una quota di partecipazione alla spesa
pari  al  20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle
500 lire superiori.
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  sanita'  sono  indicate  le
specialita'  medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di
cui  all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' in data 13
aprile  1984,  pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta
Ufficiale  n.  106  del  16  aprile  1984,  che saranno soggette, con
decorrenza 1› settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa
nella   misura   del   40  per  cento  del  prezzo  di  vendita,  con
arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa
per  ricetta di L. 2.000. Tali quote di partecipazione sono dovute da
tutti gli utenti.
  3.  Fino  ai  nuovi  accordi  collettivi nazionali non trovano piu'
applicazione,  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  decreto,  le  disposizioni  relative  alle  prestazioni  di
particolare  impegno  professionale  previste, rispettivamente, dagli
articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, e n. 290.