IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  ordinanze  n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre  1987,  n.  1316/FPC
del  28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del
31 dicembre 1987 e n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1988;
  Tenuto  conto  che la provincia di Sondrio ha chiesto una ulteriore
proroga delle sospensioni gia' accordate con l'ordinanza n.  1142/FPC
dell'8  settembre  1987  e gia' prorogata, a beneficio della medesima
provincia, con l'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987;
  Visto il telegramma n. 1152/20.2 del 15 luglio 1988 con il quale il
prefetto di  Sondrio  esprime  parere  favorevole  ad  una  ulteriore
proroga  fino  al  31  dicembre  1988  della  sospensione dei termini
cotributivi e fiscali disposta e prorogata  con  le  ordinanze  sopra
citate;
  Considerato   che   nel   territorio  della  provincia  di  Sondrio
permangono   tuttora   negative   ripercussioni   sulla    situazione
economico-finanziaria;
  Visto  l'assenso  del  Consiglio dei Ministri espresso nella seduta
del 20 luglio  1987  rispetto  al  quale  il  presente  provvedimento
esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina;
  Sentito il Ministero delle finanze;
  Ravvisata  la necessita' di concedere, nei limiti dianzi precisati,
una ulteriore proroga;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  I  termini  connessi al versamento dei contributi di cui all'art. 2
dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse
sono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 1988.
  Il  recupero  delle  somme  dovute,  non  versate  per  effetto del
precedente comma, avverra' per i versamenti dovuti dal 18 luglio 1987
al  31  dicembre 1987 con differimento di tre anni rispetto alle date
di scadenza originarie, per quelli dovuti dal 1› gennaio 1988  al  17
luglio  1988  con  differimento  di  due  anni  rispetto alle date di
scadenza originarie e per quelli dovuti dal  18  luglio  1988  al  31
dicembre  1988  con  differimento  di  un  anno rispetto alle date di
scadenza originarie.