IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 dicembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 180; Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470; Viste le ordinanze n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 24 settembre 1987, n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 1987 e n. 1317/FPC del 30 dicembre 1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 1988; Tenuto conto che la provincia di Sondrio ha chiesto una ulteriore proroga delle sospensioni gia' accordate con l'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987 e gia' prorogata, a beneficio della medesima provincia, con l'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987; Visto il telegramma n. 1152/20.2 del 15 luglio 1988 con il quale il prefetto di Sondrio esprime parere favorevole ad una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1988 della sospensione dei termini cotributivi e fiscali disposta e prorogata con le ordinanze sopra citate; Considerato che nel territorio della provincia di Sondrio permangono tuttora negative ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria; Visto l'assenso del Consiglio dei Ministri espresso nella seduta del 20 luglio 1987 rispetto al quale il presente provvedimento esplica funzione di integrazione necessaria della disciplina; Sentito il Ministero delle finanze; Ravvisata la necessita' di concedere, nei limiti dianzi precisati, una ulteriore proroga; Dispone: Art. 1. I termini connessi al versamento dei contributi di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987 citata nelle premesse sono ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 1988. Il recupero delle somme dovute, non versate per effetto del precedente comma, avverra' per i versamenti dovuti dal 18 luglio 1987 al 31 dicembre 1987 con differimento di tre anni rispetto alle date di scadenza originarie, per quelli dovuti dal 1 gennaio 1988 al 17 luglio 1988 con differimento di due anni rispetto alle date di scadenza originarie e per quelli dovuti dal 18 luglio 1988 al 31 dicembre 1988 con differimento di un anno rispetto alle date di scadenza originarie.