IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 15, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge
finanziaria 1988), che ha previsto la garanzia  dello  Stato  per  il
rischio  di  cambio  sui  prestiti di durata non superiore ad un anno
contratti all'estero dalla  Sezione  speciale  per  il  credito  alla
cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, per lo svolgimento
della propria attivita';
  Considerato,  che  a termini della stessa disposizione di cui sopra
la predetta garanzia si applica alle variazioni eccedenti  il  2  per
cento  intervenute  nel tasso di cambio tra la data di conversione in
lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del  capitale  e  del
pagamento  degli  interessi,  secondo  le  modalita' di attuazione da
fissare con decreto del Ministero del tesoro, e con un onere  massimo
non superiore a lire 20 miliardi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  In dipendenza della garanzia per il rischio di cambio accordata sui
prestiti di cui sopra,  la  Sezione  speciale  per  il  credito  alla
cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro:
   cedera'  le  valute  estere erogate all'Ufficio italiano dei cambi
(U.I.C.), che le negoziera' contro lire, in base alle norme valutarie
al  momento  vigenti,  al  cambio  medio  di  due  giorni  lavorativi
precedenti la data  di  regolamento,  diminuito  dello  scarto  nella
misura vigente pro tempore.
  L'offerta  di  cessione  dovra' pervenire all'U.I.C. con almeno tre
giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di negoziazione;
   acquistera'  dall'U.I.C.  le valute occorrenti per il rimborso del
capitale ed il pagamento degli interessi alle  scadenze  contrattuali
previste.  Le  richieste  di  acquisto  saranno avanzate all'U.I.C. a
mezzo telex, con almeno tre giorni lavorativi  di  anticipo  rispetto
alla  data di regolamento nei confronti della banca estera. Eventuali
maggiori oneri dipendenti dal mancato rispetto di  tale  termine  non
sono coperti dalla garanzia di cambio.
  L'acquisto avverra' nelle stesse valute precedentemente cedute e al
cambio  medio  ufficiale  di  due  giorni  antecedenti  la  data   di
regolamento,  se  tale cambio differisce al massimo del 2%, in piu' o
in meno, rispetto a quello applicato in sede  di  negoziazione  delle
valute  erogate;  ove  la  differenza  superi tale misura, l'acquisto
avverra' al cambio applicato in sede  di  negoziazione  delle  valute
erogate  (scarto  escluso), a seconda dei casi maggiorato o diminuito
del 2%. In ogni caso il cambio di  acquisto  sara'  maggiorato  dello
scarto a favore dell'U.I.C. nella misura vigente pro tempore.
  Le  differenze  in lire derivanti da variazioni dei cambi eccedenti
la  predetta  misura  del  2%  saranno   accreditate   o   addebitate
all'apposito  conto  corrente  da  istituire  a nome del Tesoro dello
Stato presso l'U.I.C.
  L'U.I.C.  provvedera'  a  trasferire alle banche estere gli importi
relativi al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi con
valuta del giorno di regolamento previsto dai contratti.