IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 15, comma 17, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), che ha previsto la garanzia dello Stato per il rischio di cambio sui prestiti di durata non superiore ad un anno contratti all'estero dalla Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, per lo svolgimento della propria attivita'; Considerato, che a termini della stessa disposizione di cui sopra la predetta garanzia si applica alle variazioni eccedenti il 2 per cento intervenute nel tasso di cambio tra la data di conversione in lire della valuta mutuata e quelle del rimborso del capitale e del pagamento degli interessi, secondo le modalita' di attuazione da fissare con decreto del Ministero del tesoro, e con un onere massimo non superiore a lire 20 miliardi; Decreta: Art. 1. In dipendenza della garanzia per il rischio di cambio accordata sui prestiti di cui sopra, la Sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro: cedera' le valute estere erogate all'Ufficio italiano dei cambi (U.I.C.), che le negoziera' contro lire, in base alle norme valutarie al momento vigenti, al cambio medio di due giorni lavorativi precedenti la data di regolamento, diminuito dello scarto nella misura vigente pro tempore. L'offerta di cessione dovra' pervenire all'U.I.C. con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di negoziazione; acquistera' dall'U.I.C. le valute occorrenti per il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi alle scadenze contrattuali previste. Le richieste di acquisto saranno avanzate all'U.I.C. a mezzo telex, con almeno tre giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data di regolamento nei confronti della banca estera. Eventuali maggiori oneri dipendenti dal mancato rispetto di tale termine non sono coperti dalla garanzia di cambio. L'acquisto avverra' nelle stesse valute precedentemente cedute e al cambio medio ufficiale di due giorni antecedenti la data di regolamento, se tale cambio differisce al massimo del 2%, in piu' o in meno, rispetto a quello applicato in sede di negoziazione delle valute erogate; ove la differenza superi tale misura, l'acquisto avverra' al cambio applicato in sede di negoziazione delle valute erogate (scarto escluso), a seconda dei casi maggiorato o diminuito del 2%. In ogni caso il cambio di acquisto sara' maggiorato dello scarto a favore dell'U.I.C. nella misura vigente pro tempore. Le differenze in lire derivanti da variazioni dei cambi eccedenti la predetta misura del 2% saranno accreditate o addebitate all'apposito conto corrente da istituire a nome del Tesoro dello Stato presso l'U.I.C. L'U.I.C. provvedera' a trasferire alle banche estere gli importi relativi al rimborso del capitale ed al pagamento degli interessi con valuta del giorno di regolamento previsto dai contratti.