La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                               PROMULGA
la seguente legge:
                               Art. 1.
  1.  In  attesa  dell'espletamento delle procedure necessarie per il
risarcimento da parte dei responsabili  dei  danni  provocati  il  21
luglio   1987  dall'urto  di  una  nave  alle  attrezzature  portuali
installate sulla banchina n. 2 del porto di Ancona, il Ministero  dei
lavori  pubblici  e' autorizzato ad anticipare, mediante l'impiego di
fondi del proprio bilancio, la relativa spesa di lire tre miliardi.
  2.   In   attuazione   della   presente   legge,  l'ingegnere  capo
dell'ufficio del genio civile per le opere  marittime  di  Ancona  e'
autorizzato,  in  deroga  ai  limiti  stabiliti  dall'articolo 70 del
regolamento, approvato con regio decreto 25 maggio 1895,  n.  350,  e
successive  modificazioni ed integrazioni, e senza limiti di importo,
a disporre  direttamente  l'esecuzione  dei  lavori  con  il  sistema
dell'economia per cottimo fiduciario.