IL MINISTRO DEL TESORO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto l'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730 e le modificazioni recate dall'art. 5, commi 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 120; Viste le ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 839/FPC/ZA del 24 novembre 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 1986, e n. 900/FPC/ZA del 16 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1987, concernenti modalita' e criteri per lo svolgimento dei concorsi di idoneita' di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730; Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalita' e criteri per il trasferimento dei fondi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 730/86; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza n. 1049 con il quale, ai fini dei rimborsi a favore degli enti interessati, si fa espresso rinvio ad appositi decreti adottati dal Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'interno e con gli altri Ministri interessati, a seconda delle diverse fattispecie di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 della richiamata ordinanza, per la determinazione delle modalita' da seguire ai fini dei rimborsi medesimi nonche' per la concessione di eventuali anticipazioni; Ravvisata la necessita' di provvedere alla emanazione del provvedimento concernente quanto indicato nel richiamato art. 4 della ordinanza n. 1049, per i rimborsi in favore degli enti pubblici di cui alla lettera d) dell'art. 1 dell'ordinanza medesima sottoposti alla vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nei confronti degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione.