IL MINISTRO DEL TESORO
                           DI CONCERTO CON
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto  l'art.  12  della  legge  28  ottobre  1986,  n.  730  e  le
modificazioni  recate  dall'art.  5,  commi  11,  12,  13  e  14  del
decreto-legge  26  gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni,
nella legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Viste   le  ordinanze  del  Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile n. 839/FPC/ZA  del  24  novembre  1986,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28 novembre 1986, e n. 900/FPC/ZA
del 16 febbraio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  42  del
20  febbraio 1987, concernenti modalita' e criteri per lo svolgimento
dei concorsi di idoneita' di cui all'art. 12 della legge  28  ottobre
1986, n. 730;
  Vista   l'ordinanza   del   Ministro  per  il  coordinamento  della
protezione civile n. 1049/FPC/ZA del 4 luglio 1987, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 1987, concernente modalita' e
criteri per il trasferimento dei fondi previsti  dall'art.  12  della
citata legge n. 730/86;
 Visto,  in  particolare, l'art. 4, comma 3, della predetta ordinanza
n. 1049 con il quale, ai  fini  dei  rimborsi  a  favore  degli  enti
interessati,  si  fa espresso rinvio ad appositi decreti adottati dal
Ministro del tesoro di concerto con il Ministro  dell'interno  e  con
gli  altri  Ministri interessati, a seconda delle diverse fattispecie
di cui alle lettere c) e d) dell'art. 1 della  richiamata  ordinanza,
per la determinazione delle modalita' da seguire ai fini dei rimborsi
medesimi nonche' per la concessione di eventuali anticipazioni;
  Ravvisata   la   necessita'   di  provvedere  alla  emanazione  del
provvedimento concernente quanto indicato nel richiamato art. 4 della
ordinanza  n.  1049,  per i rimborsi in favore degli enti pubblici di
cui alla lettera d) dell'art. 1  dell'ordinanza  medesima  sottoposti
alla vigilanza da parte del Ministero della pubblica istruzione;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  decreto  si  applicano nei
confronti degli enti pubblici sottoposti alla vigilanza da parte  del
Ministero della pubblica istruzione.