IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  assicurare  il
finanziamento del contratto del personale della scuola per il periodo
1› gennaio 1988-31 dicembre 1990 e  allo  stesso  tempo  di  adottare
misure idonee a  razionalizzare  ed  a  riqualificare  la  spesa  nel
settore della pubblica istruzione; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
seduta del 5 agosto 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con  i  Ministri  del
tesoro, del bilancio  e  della  programmazione  economica  e  per  la
funzione pubblica; 
                              E M A N A 
                         il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
      Finanziamento del contratto per il personale della scuola 
  1. Per il finanziamento degli oneri connessi con  l'attuazione  dei
contratti per il personale della scuola per il triennio  1988-90,  e'
autorizzata la spesa di  lire  976  miliardi  nel  1988,  lire  4.700
miliardi nel 1989 e lire 5.605 miliardi nel 1990. Le  somme  predette
sono  iscritte  in  apposito  fondo  da  istituire  nello  stato   di
previsione  del  Ministero  della  pubblica  istruzione,   alla   cui
ripartizione fra i pertinenti  capitoli  di  spesa  si  provvede  con
decreto del Ministro del  tesoro,  su  proposta  del  Ministro  della
pubblica istruzione. 
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede: 
    a) per lire 976 miliardi relativi all'anno 1988: 
    1) quanto a lire 299 miliardi, mediante corrispondente  riduzione
dello  stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello   stato   di
previsione del Ministero del tesoro  per  l'anno  1988,  parzialmente
utilizzando l'accantonamento "Provvidenze  in  favore  del  personale
della scuola"; 
    2) quanto a lire 677 miliardi, mediante utilizzo di  quota  parte
delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del  decreto-legge
30 luglio 1988, n.  303,  concernente  "Disposizioni  in  materia  di
aliquote  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,   dell'imposta   di
fabbricazione  su  taluni  prodotti  petroliferi  e  dell'imposta  di
consumo sul gas metano usato come combustibile"; 
    b)   per   lire   4.700   miliardi   e   lire   5.605   miliardi,
rispettivamente, per gli anni 1989 e 1990: 
    1) quanto a lire 485 miliardi per  l'anno  1989  ed  a  lire  786
miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo delle proiezioni per  gli
anni medesimi dello stanziamento  iscritto  al  capitolo  6856  dello
stato di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1988,
utilizzando per l'anno 1989 l'accantonamento "Provvidenze  in  favore
del personale della scuola" per lire 485 miliardi e per  l'anno  1990
gli accantonamenti "Provvidenze per il personale  della  scuola"  per
lire  482  miliardi;  "Misure  di  sostegno  delle  associazioni   ed
istituzioni  senza  scopo  di  lucro  che  perseguono  finalita'   di
interesse  collettivo"  per  lire  190   miliardi   e   "Disposizioni
finanziarie per i comuni e le province (comprese comunita'  montane)"
per lire 114 miliardi; 
    2) quanto a lire 504 miliardi per l'anno 1989 e lire 776 miliardi
per l'anno 1990, mediante riduzione di pari  importo,  per  gli  anni
medesimi, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1,  comma
9, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1988)"; 
    3) quanto a lire 3.711 miliardi per  l'anno  1989  e  lire  4.043
miliardi per l'anno 1990, mediante utilizzo  delle  maggiori  entrate
derivanti dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303,
concernente "Disposizioni in materia  di  aliquote  dell'imposta  sul
valore aggiunto, dell'imposta di  fabbricazione  su  taluni  prodotti
petroliferi e dell'imposta di  consumo  sul  gas  metano  usato  come
combustibile". 
  3. Al restante onere di lire 337 miliardi per l'anno  1989  e  lire
913 miliardi per l'anno 1990  si  provvede  mediante  utilizzo  delle
economie rinvenienti dall'applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
presente decreto. 
  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.