IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Viste le delibere CIPE del 27 novembre 1987, del 2 dicembre 1987  e
del 23 dicembre 1987, con le quali si e' provveduto fra l'altro  alla
sospensione  dei  lavori  della  centrale  elettronucleare  dell'Alto
Lazio; 
  Viste  le  dichiarazioni  programmatiche  in  materia  di  politica
energetica rese dal Presidente del Consiglio dei Ministri alla Camera
dei  deputati  nella  seduta  del  19  aprile  1988,  relative   alla
possibilita' di  una  riconversione  della  centrale  elettronucleare
sopra indicata; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare corso  alla
riconversione   della   centrale   stessa   da   elettronucleare   in
policombustibile con potenza di 2500 MW, combinata  con  impianto  di
ripotenziamento mediante turbine a gas per 800 MW; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 agosto 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e   dell'artigianato,   di
concerto  con  i  Ministri  del  bilancio  e   della   programmazione
economica, del tesoro e dell'ambiente; 
                             E M A N A: 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
  1. I lavori di costruzione della centrale elettronucleare dell'Alto
Lazio, di cui all'articolo 22 della legge 2 agosto 1975, n. 393, sono
definitivamente interrotti. 
  2. Nell'ambito  dell'area  gia'  indicata  nella  deliberazione  n.
4.431, in data 22 settembre 1976, della giunta  regionale  del  Lazio
per   la   localizzazione   in   via   definitiva   della    centrale
elettronucleare dell'Alto Lazio nel comune  di  Montalto  di  Castro,
localita' Pian dei Gangani, e' autorizzata la  costruzione  da  parte
dell'ENEL di una centrale policombustibile con potenza di 2500  MW  e
di un impianto di ripotenziamento (repowering) mediante turbine a gas
per ulteriori 800 MW di potenza. 
  3.  La  disposizione  del  comma   1   sostituisce   le   procedure
amministrative vigenti per la localizzazione e la  costruzione  delle
centrali termoelettriche e delle opere connesse. Sono fatte salve  le
autorizzazioni  che  saranno  necessarie  per   l'attivazione   degli
impianti,  ivi  compresa  l'autorizzazione  all'esercizio,  ai  sensi
dell'articolo  17,  comma  2,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.