La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA Art. 1. 1. Al terzo comma dell'articolo 15 del codice di procedura penale le parole: "a mandato o ad ordine di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redato ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: Il testo vigente dell'art. 15 del codice di procedura penale, quale modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 15 (Autorizzazione a procedere). - Nei procedimenti per i quali e' necessaria un'autorizzazione, questa e' richiesta dal pubblico ministero, prima che sia emesso alcun mandato. Se l'imputato e' stato arrestato in flagranza, l'autorizzazione e' richiesta immediatamente. In tal caso, quando si tratta di reato per il quale e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura, e' mantenuto provvisoriamente l'arresto. Nello stesso modo si provvede se la necessita' di richiedere l'autorizzazione sorge dopo che l'imputato e' stato arrestato in seguito a mandato di cattura o a mandato o a ordine di arresto. Se l'autorizzazione e' negata, il giudice isrtruttore, a richiesta del pubblico ministero, dichiara con sentenza non doversi procedere per mancanza di autorizzazione. Quando si procede contro piu' imputati per alcuni dei quali soltanto e' necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere conceduta, si puo' procedere nel frattempo al giudizio contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non e' necessaria. L'autorizzazione una volta conceduta non puo' essere revocata".