IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470;
  Viste  le  ordinanze  n.  1105/FPC/ZA del 28 luglio 1987 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 4 agosto 1987 e n. 1114/FPC del 5
agosto  1987 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto
1987, concernenti il collocamento in aspettativa di sindaci di comuni
della provincia di Sondrio;
 Vista  l'ordinanza  n.  1382/FPC del 12 marzo 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1988  con  la  quale  e'  stata
disposta,  da ultimo, la proroga dell'aspettativa concessa al sindaco
del comune di Fusine ai sensi dell'ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto
1987  sopra  citata,  gia' prorogata con ordinanza n. 1281/FPC del 1›
dicembre 1987 pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  290  del  12
dicembre 1987;
  Vista  la  nota n. 870/20.2. Gab. del 5 luglio 1988 con la quale il
prefetto di Sondrio esprime parere favorevole circa  l'emanazione  di
un   ulteriore   provvedimento   di  proroga,  richiesto  dal  comune
interessato, del sopra citato collocamento in aspettativa;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla predetta richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il  collocamento  in  aspettativa del sindaco del comune di Fusine,
disposto con ordinanza n. 1114/FPC del 5 agosto 1987 e prorogato,  da
ultimo,  con ordinanza n. 1382/FPC del 12 marzo 1988, citate entrambe
nelle premesse, e' ulteriormente prorogato  per  un  periodo  di  tre
mesi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 3 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO