Si comunica che con deliberazione della giunta regionale 13 giugno
1988, n. 5554, esecutiva ai  sensi  di  legge,  la  Sorgente  Cintoia
S.r.l. con sede e stabilimento di produzione in Greve in Chianti, via
Cintoia Bassa, 55 (Firenze) e' stata  autorizzata  a  confezionare  e
vendere,  per  uso  di  bevanda,  l'acqua minerale naturale nazionale
denominata "Sorgente Cintoia" in contenitori di vetro e di  materiale
PET (polietilentereftalato) della capacita' di litri 0,5 - 0,75 - 1,0
- 1,5  -  2,0  nei  tipi  come  sgorga  dalla  sorgente,  leggermente
addizionata ed addizionata di anidride carbonica.
   Per  il confezionamento di tale acqua minerale e' consentito l'uso
dei materiali PET:
    "Lighter"  prodotto  dalla  Inca  international S.p.a. - Pisticci
Scalo (Matera);
    "Melinar B 90" della Imperial Chemical Industries (Italia) S.p.a.
- Milano;
    "Vivypak"  prodotto  e commercializzato dalla Montefibre S.p.a. -
Milano.
   La  Sorgente  Cintoia  S.r.l.  e' stata autorizzata a confezionare
l'acqua minerale "Sorgente Cintoia" in bottiglie:
    prodotte,  partendo  dal  materiale  PET  "Lighter",  dalla  Inca
international S.p.a. - Pisticci Scalo (Matera)  e  dalla  Plastic  BG
S.p.a.  -  Anagni (Frosinone), e contrassegnate dalle societa' stesse
marchiandole con specifici simboli;
    prodotte,  partendo dal materiale PET "Vivypak", dalla Plastic BG
S.p.a.  -  Anagni  (Frosinone)  e  dalla  Cobarr  S.p.a.   -   Anagni
(Frosinone) o dalle consociate A.F.E. di Tortona ed I.P. di Cagliari,
e contrassegnate dalle  societa'  stesse  marchiandole  con  speciali
simboli.
   Tali  contenitori  di  vetro e di PET saranno chiusi con capsule a
vite e contrassegnati con  le  etichette  e  gli  stampati  accessori
conformi  agli  esemplari  allegati alla sopracitata delibera n. 5554
del 13 giugno 1988, della quale  gli  allegati  medesimi  sono  parte
integrante,  tenuto  conto  che  agli  esemplari stessi devono essere
apportate le seguenti  correzioni:  l'indicazione  "Sorgente  Cintoia
S.r.l."  titolare  dell'autorizzazione,  deve  essere riportata sulle
etichette  con  caratteri  di  altezza  e  larghezza  conformi   alle
disposizioni di cui all'art. 1.8 del decreto ministeriale 1› febbraio
1983. Tutti i contenitori  non  dovranno  essere  contrassegnati  con
altri  stampati  oltre  ai  predetti,  tenuto  conto delle correzioni
sopraindicate.
   L'autorizzazione di cui alla citata delibera n. 5554 del 13 giugno
1988 riguardante i contenitori di materiale PET, viene  concessa  per
il  periodo  di  dodici  mesi  a partire dalla data di notifica della
delibera  stessa  ed  il  rinnovo   dell'autorizzazione   stessa   e'
subordinato   all'esito   favorevole   dei   seguenti   controlli  di
laboratorio:
    la  Sorgente  Cintoia  S.r.l.  dovra'  presentare  entro quindici
giorni  dalla  data   di   inizio   del   confezionamento   e   della
commercializzazione   dell'acqua   minerale   "Sorgente  Cintoia"  in
contenitori  di  PET  "Lighter",  "Melinar   B   90",   "Vivypak"   e
successivamente  con  frequenza  trimestrale,  certificati di analisi
effettuate per la determinazione di:
      a)  migrazione globale e migrazione dei coloranti su numero uno
contenitore vuoto per ciascuna capacita', tenuto a contatto con acqua
distillata  per  dieci  giorni  a  quaranta  gradi  centigradi;  tali
certificati dovranno contenere  il  giudizio  sulla  conformita'  dei
campioni esaminati alle norme vigenti;
      b)  migrazione  dei  coloranti  nell'acqua minerale e controllo
dell'eventuale migrazione nell'acqua minerale di sostanze provenienti
dal   contenitore,   in  particolare  di  glicole  etilenico  libero,
dimetiltereftalato e acetaldeide rilevati per  via  gascromatografica
su  numero  uno  contenitore  per ciascuna capacita', tenuto pieno di
acqua minerale per dieci giorni a quaranta gradi  centigradi;  per  i
contenitori  di PET "Lighter" dovra' essere determinata la migrazione
dell'acido tereftalico anziche' quella del dimetiltereftalato.
   Tali  rilevamenti  saranno  fatti  eseguire, a cura della Sorgente
Cintoia S.r.l. alla quale fara' carico l'onere finanziario  relativo,
dai  laboratori  degli  istituti  universitari  della  Toscana  o dei
servizi multizonali di prevenzione delle UU.SS.LL.  toscane  o  dagli
altri  laboratori  di  cui  al  D.C.G.  7  novembre  1939; i campioni
dovranno essere prelevati trimestralmente dal  personale  dell'U.S.L.
competente  per  territorio,  eventualmente con la collaborazione del
personale  del  laboratorio  incaricato  delle  analisi,  secondo  le
disposizioni di legge vigenti.
   La  Sorgente  Vallicelle S.p.a. e' tenuta a comunicare alla giunta
regionale e per essa al Dipartimento  ambiente  -  Servizio  ambiente
della  regione  Toscana,  la  data  dell'inizio del confezionamento e
della commercializzazione dell'acqua minerale "Sorgente Cintoia"  nei
contenitori di PET "Lighter", "Melinar B 90", "Vivypak".
   L'autorizzazione di cui alla sopraindicata delibera n. 5554 del 13
giugno 1988, potra' essere  revocata  o  sospesa  qualora  non  siano
ottemperate  le  prescrizioni nella stessa contenute, nonche' quando,
dagli accertamenti analitici sopracitati o da quelli effettuati dalle
autorita'  sanitarie  competenti  nello  svolgimento dei loro compiti
istituzionali di vigilanza igienico-sanitaria, dovesse  risultare  la
non  conformita'  dei recipienti di PET autorizzati alle disposizioni
vigenti in materia.
   Si  comunica  che,  con  deliberazione  della  giunta regionale 30
maggio 1988, n. 5112, esecutiva ai sensi di legge, la Sorgente  Panna
S.p.a. con sede legale in Firenze, lungarno A. Vespucci, 68, e' stata
autorizzata alla  vendita  dell'acqua  minerale  naturale  denominata
"Panna",  nel  tipo  come  sgorga  dalla  sorgente,  gia' autorizzata
all'uso per cure idropiniche nello  stabilimento  termale  denominato
"Panna"  ubicato  nel comune di Scarperia, localita' Panna, provincia
di Firenze, con deliberazione della G.R.T. n. 8804 del  21  settembre
1987,  esecutiva  ai  sensi  di  legge;  tale  acqua  non puo' essere
sottoposta a trattamenti diversi da quelli permessi dall'art.  2  del
regio  decreto  28  settembre  1919,  n.  1924, che ne modifichino il
carattere di acqua minerale naturale ed in particolare a  trattamenti
di  potabilizzazione; l'acqua minerale stessa e' da utilizzare per la
produzione di cosmetici.
   L'acqua  minerale naturale "Panna" da utilizzare per la produzione
di  cosmetici,  sara'  confezionata  nei  locali  dello  stabilimento
termale   "Panna"   in  contenitori  di  acciio  inossidabile,  della
capacita' di litri mille, muniti di boccaporto a chiusura rapida  con
sicurezza antisgancio e di valvola a farfalla posta sullo scarico del
serbatoio dotata di tappo di sicurezza,  che  saranno  contrassegnati
con   etichette  conformi  all'esemplare  allegato  alla  sopracitata
delibera n. 5112 del 30 maggio 1988, della quale l'allegato  medesimo
e' parte integrante.
   I contenitori di acciaio inossidabile dell'acqua minerale naturale
"Panna",  della  capacita'  di  litri  mille,   non   devono   essere
contrassegnati con altri stampati oltre ai predetti.