Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Al Consiglio di Stato All'Avvocatura generale dello Stato Alla Corte dei conti A tutti i Ministeri - Gabinetto Alla Ragioneria generale dello Stato A tutte le ragionerie centrali A tutte le ragionerie regionali A tutte le ragionerie provinciali Ai consegnatari delle singole amministrazioni L'art. 113 del testo unico in oggetto indicato, impone alle amministrazioni dello Stato, alle aziende autonome ed agli enti pubblici di riservare il 30 per cento delle forniture e lavorazioni, ad esse occorrenti, a favore delle imprese industriali ubicate nei territori indicati nell'art. 1 del medesimo testo unico. E' indubbio che siffatta disposizione debba trovare applicazione anche nel settore informatico; ed in proposito va precisato che in tale settore i prodotti interessati non sono solo le macchine ma anche i programmi necessari al funzionamento delle apparecchiature medesime (software). E' noto, infatti, che dette apparecchiature per l'elaborazione dei dati necessitano di "istruzioni" ordinate logicamente in sequenza, secondo il fine che ci si propone di realizzare, comunemente denominate con termine unico "programmi" (software). Detti programmi vanno a loro volta distinti in programmi cosiddetti "di base" e programmi "applicativi". I primi, forniti con le apparecchiature, sono gia' preordinati a dirigere, controllare ed ottimizzare l'attivita' dei vari organi dell'elaboratore, indipendentemente dalle specifiche prestazioni che a questo si richiedono nell'interesse dell'utilizzatore. I secondi, cioe' quelli applicativi, vanno invece preordinati a far eseguire dall'elaboratore le prestazioni, le procedure, i calcoli, le elaborazioni di specifico interesse dell'utilizzatore. Relativamente a questi ultimi si hanno: programmi preconfezionati chiamati a svolgere procedure, lavori, adempimenti di tipo comune e generale: sono realizzati da professionisti o da societa' e vengono ceduti in uso con o senza eventuali personalizzazioni (prodotti-programma o packages); programmi realizzati da professionisti o societa' per esigenze specifiche del cliente, che ne diventa proprietario con il pagamento. Per detti programmi, quali prodotti dell'ingegno e quindi beni, aventi talora valore ingentissimo, deve applicarsi la normativa in oggetto, specie con riferimento al "software" applicativo realizzato con specifica indicazione delle amministrazioni. Atteso che il settore informatico, oltre che la utilizzazione di macchine e i programmi sopra specificati, presenta la caratteristica di continue operazioni che vanno dall'assistenza sistemistica alla manutenzione delle macchine, si e' dell'avviso che l'insieme di dette "lavorazioni" ai fini della utilizzazione vada assoggettata alla disciplina scaturente dalla normativa in questione. Pertanto, analoga riserva e' richiesta per qualunque spesa debba essere sostenuta per ottenere prestazioni informatiche di tipo differente, quali la manutenzione delle apparecchiature e dei programmi, l'assistenza sistemistica, l'addestramento all'uso di macchine e programmi ed ogni altra prestazione analoga. Cio' posto, le amministrazioni in indirizzo, nel dare esecuzione a quanto sopra, sono peraltro invitate a fornire massima divulgazione alla presente circolare, raccomandandone l'esatta applicazione ed effettuare specifica menzione di detta attivita' in sede di relazione che in proposito va presentata annualmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si resta in attesa di urgente cenno d'intesa. Il Ministro: AMATO