IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi sugli istituti di emissione e
sulla circolazione  dei  biglietti  di  banca,  approvato  con  regio
decreto 28 aprile 1910, n. 204;
  Visto  lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto
11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo,  con
decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607;
 Visto  il  proprio  decreto  ministeriale 27 agosto 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1987;
  Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  A  decorrere  dal  26 agosto 1988 la ragione dello sconto presso la
Banca d'Italia e' variata dal 12% al 12,50%.
  Per  le  operazioni  relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi
dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928,  n.  1760,  la  ragione  dello
sconto  presso  la  Banca  d'Italia  resta  invariata al 6,50%. Resta
invariata nella misura dell'1% la ragione  dello  sconto,  presso  la
Banca  d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal
finanziamento delle cessate gestioni di  ammasso  grano  e  di  altri
prodotti  agricoli  e delle campagne di commercializzazione del grano
1962-63 e 1963-64.