IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204; Visto lo statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, successivamente modificato, per ultimo, con decreto del Presidente della Repubblica 20 luglio 1973, n. 607; Visto il proprio decreto ministeriale 27 agosto 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 28 agosto 1987; Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 26 agosto 1988 la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia e' variata dal 12% al 12,50%. Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata al 6,50%. Resta invariata nella misura dell'1% la ragione dello sconto, presso la Banca d'Italia, per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.