IL MINISTRO DELLA SANITA' DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988; Viste le richieste delle regioni ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, tendenti alla determinazione, da parte delle competenti autorita' statali, del valore massimo ammissibile di superamento delle concentrazioni massime ammissibili stabilite per i requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano; Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso in data 11 luglio 1988; Decreta: Art. 1. 1. Le deroghe ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano, disposte dall'autorita' regionale ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, non possono superare i valori massimi ammissibili (VMA) indicati nel successivo art. 2 per i singoli parametri suscettibili di deroga e devono tenere conto delle osservazioni eventualmente riportate a fianco di ciascun parametro. 2. La durata temporale delle deroghe non deve superare il termine del 31 dicembre 1991.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il D.P.R. n. 236/1988 reca "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183". Nota all'art. 1: Il testo degli articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 236/88 e' il seguente: "Art. 17 (Deroghe). - 1. Deroghe al presente decreto possono essere disposte dalla regione competente nelle seguenti circostanze: a) situazioni relative alla natura ed alla struttura dei terreni dell'area della quale e' tributaria la risorsa idrica; b) situazioni relative a circostanze meteorologiche eccezionali. 2. In nessun caso le deroghe di cui al comma 1 possono riguardare i fattori tossici e microbiologici, ne' comportare un rischio per la salute pubblica. 3. In caso di grave emergenza idrica, ove l'approvvigionamento di acqua non possa essere assicurato in nessun altro modo, puo' essere disposta la deroga alle concentrazioni massime stabilite dal presente decreto, nell'allegato I, fino al raggiungimento del valore massimo ammissibile, che e' determinato dall'autorita' sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti assolutamente un rischio inaccettabile per la salute pubblica. 4. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, qualora per l'approvvigionamento di acqua potabile si debba fare uso di acque superficiali che non raggiungono le concentrazioni imposte per le acque della categoria A3 dall'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, puo' essere autorizzata, per un periodo di tempo limitato, la deroga alle concentrazioni massime ammissibili stabilite dal presente decreto nell'allegato I, fino al raggiungimento di un valore massimo ammissibile, che e' determinato dall'autorita' sanitaria ai sensi dell'art. 16, in modo che tale superamento non presenti un rischio inaccettabile per la salute pubblica. Art. 18 (Esercizio della deroga). - 1. Le deroghe sono disposte dall'autorita' regionale per un limitato periodo di tempo, anche su segnalazione dei comuni interessati. 2. L'esercizio dei poteri di deroga comporta che, contestualmente alle misure indicate dall'amministrazione statale, la regione adotti il piano di intervento di cui al comma 3. 3. Il piano di intervento deve almeno contenere: a) l'individuazione della causa del fenomeno di degrado delle risorse idriche; b) la delimitazione geografica dell'area interessata dal fenomeno; c) l'indicazione della popolazione ricadente in tale area; d) la fissazione di controlli e divieti per l'uso delle sostanze chimiche o di altra natura che hanno determinato o accresciuto l'inquinamento delle acque nell'area di cui al punto b); e) la definizione degli interventi e delle opere necessarie per garantire l'approvvigionamento, nonche' i tempi di realizzazione del piano e le risorse finanziarie impiegate; f) le sanzioni amministrative a carico dei trasgressori. 4. Nel caso in cui l'inquinamento interessi un bacino interregionale, il piano di risanamento e' adottato di intesa tra le regioni interessate; in mancanza dell'intesa ogni regione provvede per il territorio di propria competenza. 5. i provvedimenti di deroga devono essere comunicati immediatamente ai Ministeri della sanita' e dell'ambiente".