Con decreto ministeriale 8 luglio 1988, in favore di quattrocentoquaranta dipendenti dalla S.p.a. Case di cura riunite, con sede in Trani (Bari) e unita' di Bari e Bisceglie, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro di 34 ore settimanali per centonovantadue unita' appartenenti al personale operante in altri servizi ed uffici e di 33 ore settimanali per duecentoquarantotto unita' appartenenti al personale operante in altri servizi ed uffici, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 18 marzo 1988 al 17 marzo 1989. Con decreto ministeriale 12 luglio 1988, in favore di trentaquattro dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Gibi di Roma, occupati presso lo stabilimento di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 13,5 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 febbraio 1988 al 16 febbraio 1989. Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di venti dipendenti dalla S.r.l. Paleari & Ferrario, con sede legale in Bucine (Arezzo), occupati presso lo stabilimento di Bucine (Arezzo), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 22,30 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 14 aprile 1988 al 14 aprile 1989. Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di ottantatre lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Renata, con sede in Cassola (Vicenza), occupati presso gli stabilimenti di Cassola e Conco (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore medie settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 28 dicembre 1987 al 25 dicembre 1988. Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di sessantuno operai dipendenti dalla Vitas S.p.a. occupati presso lo stabilimento di Altavilla Vicentina (Vicenza), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 27 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 16 novembre 1987 al 13 novembre 1988. Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di centodue dipendenti occupati presso lo stabilimento di Codroipo (Udine), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per ottantadue dipendenti e da 40 a 20 ore settimanali per venti dipendenti, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 5 aprile 1988 al 5 aprile 1989. Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di quarantaquattro lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biscotti Nord Italia Vittorio Veneto, con sede in Vittorio Veneto (Treviso), occupati presso lo stabilimento di Codevilla (Pavia), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali (da calcolare su media plurisettimanale) per otto operai ed un intermedio e da 40 a 10 ore settimanali (da calcolarsi su media plurisettimanale) per trentacinque operai, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 29 febbraio 1988 al 26 febbraio 1989. Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di diciotto unita' dipendenti dalla S.p.a. Societa' generale immobiliare Sogene, occupati presso gli uffici di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 dicembre 1985 al 15 febbraio 1986. Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di quattro impiegati, quarantasei operai ed un intermedio dipendenti dalla S.p.a. Hercules Italia, occupati presso lo stabilimento di San Paolo di Noto, (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 48 a 24 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1 gennaio 1988 al 31 dicembre 1988. Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di quattro dipendenti dalla S.p.a. S.G.I. - Sogene casa, occupati presso glli uffici di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 dicembre 1985 al 15 febbraio 1986. Con decreto ministeriale 21 luglio 1988, in favore di un dipendente dalla S.p.a. S.G.I. - Sogene casa di Roma, occupate presso l'uffici di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, e' disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'8 dicembre 1985 al 15 febbraio 1986.