IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337
del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto
ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 agosto 1988;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato
scientifico di cui all'art. 11 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Decreta:
Art. 1.
Categorie di opere
1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, i progetti delle opere rientranti
nelle seguenti categorie:
a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che
producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonche'
impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al
giorno di carbone o di scisti bituminosi;
b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW, nonche' centrali nucleari e altri reattori
nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la
lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima
non supera 1 KW di durata permanente termica);
c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o
all'eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e
dell'acciaio;
e) impianti per l'estrazione di amianto, nonche' per il
trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti
contenenti amianto:
per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre
20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una
produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri
impieghi dell'amianto, un'utilizzazione annua di oltre 200 t;
f) impianti chimici integrati;
g) autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi
dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale
del 15 novembre 1975; tronchi ferroviari per il traffico a grande
distanza nonche' aeroporti con piste di decollo e di atterraggio
lunghe almeno 2100 metri;
h) porti commerciali marittimi, nonche' vie navigabili e porti
per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza
superiore a 1350 t;
i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante
incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
l) dighe ed altri impianti destinati a trattenere regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m e/o
di capacita' superiore a 100.000 mc.
2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere
gia' esistenti, non rientranti nelle categorie del comma 1, qualora
da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie
stesse; si applica altresi' agli interventi su opere gia' esistenti
rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali interventi
derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla
precedente, con esclusione, comunque, dei ripristini e delle terze
corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze
relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di
esercizio.
3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento
ambientale di centrali termoelettriche esistenti, anche accompagnati
da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento
dello stato di qualita' dell'ambiente connesso alla riduzione delle
emissioni.
4. Per agevolare l'applicazione dei commi 2 e 3 il Ministro
dell'ambiente convoca apposite riunioni di coordinamento con il
Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni
interessate all'esecuzione delle opere di cui al presente articolo,
ai fini di individuare anticipatamente, sulla base dei programmi
delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla
procedura ai sensi dei citati commi.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
opere destinate alla difesa nazionale.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
L'art. 6 della legge n. 349/1986 dispone quanto segue:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme
tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del
Consiglio delle Comunita' europee n. 85/337 del 27 giugno
1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma
3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni
culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'articolo 1- bis, comma 2, del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita
i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di
concerto con il Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto".
Note alle premesse:
- Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si
veda la nota al titolo. Il testo dell'art. 11 della
medesima legge e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Organo tecnico-scientifico del Ministero
dell'ambiente e' il Comitato scientifico.
2. Il Comitato scientifico e' presieduto dal Ministro ed
e' composto nel modo seguente:
a) da dieci esperti designati rispettivamente dai
Ministri dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e
delle foreste, della marina mercantile, della sanita', per
i beni culturali e ambientali, della pubblica istruzione,
per gli affari regionali e per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
b) da un componente, rispettivamente, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, del Consiglio superiore di
sanita', dell'Istituto superiore di sanita', del Consiglio
superiore della marina mercantile, della Consulta per la
difesa del mare dagli inquinamenti, del Consiglio superiore
dell'agricoltura e delle foreste, del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, del Consiglio nazionale
delle ricerche e del Consiglio superiore della pubblica
istruzione;
c) da otto professori universitari di ruolo, di
discipline attinenti alle tematiche ambientali;
d) da cinque esperti di problemi di ecologia, scelti
tra persone di riconosciuta esperienza scientifica, sentita
l'Accademia nazionale dei Lincei.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto
del Ministro dell'ambiente e durano in carica quattro anni.
4. Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento del
Comitato scientifico sono stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente.
5. Il Comitato scientifico esprime pareri nelle materie
indicate nella presente legge, su richiesta del Ministro
dell'ambiente.
6. Il Comitato si pronuncia in seduta plenaria o in
sezioni costituite dal Ministro in relazione ai settori di
competenza del Ministero.
7. Il Ministro dell'ambiente puo' costituire, con
proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale
di cui al successivo articolo 12, comitati
tecnico-scientifici aventi competenza su specifici settori
di intervento del Ministero dell'ambiente e sul settore
delle aree protette".
- La direttiva n. 85/337/CEE e' stata pubblicata nella
"Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. L 175/40
del 5 luglio 1985.
Nota all'art. 1:
Per il testo dell'art. 6 della legge n. 349/1986 si veda
la nota al titolo.