IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 25 maggio 1987, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni in data 21 ottobre 1987, 20 gennaio, 11 marzo, 8 e 19 aprile e 9 maggio 1988 con le quali la Intesa vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonche' l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza; Vista la lettera in data 16 dicembre 1987, n. 721440, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Considerato che, ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attivita' presentato, le societa' La Fondiaria Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., CARD - Compagnia di assicurazioni rami danni S.p.a. e GEAS assicurazioni S.p.a., che detengono la quota di maggioranza del capitale sociale dell'Intesa vita S.p.a., si sono impegnate a non procedere nel primo triennio di attivita' dalla data del presente decreto di autorizzazione all'alienazione del pacchetto azionario di controllo della societa' suddetta; Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988; Viste le lettere in data 3 marzo 1988, n. 820964, 6 maggio 1988, n. 821672 e 3 giugno 1988, n. 821938, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa; Decreta: Art. 1. La Intesa vita S.p.a., con sede in Milano, e' autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attivita' assicurativa e riassicurativa nel ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana, ed assicurativa nel ramo V, le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto A) della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.