Sulla  base  della decisione della commissione della CEE in data 30
giugno u.s., con la quale la Repubblica italiana e' stata autorizzata
ad  escludere  fino  al 30 giugno 1989 dal trattamento comunitario le
banane  fresche  della  posizione  0803 0010 codice NC, originarie da
Bolivia,  Canada,  Colombia,  Costarica, Cuba, Repubblica Dominicana,
Equador,  El  Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Filippine, USA,
Venezuela,  Haiti,  Honduras,  Messico, messe in libera pratica negli
altri  Stati  membri, considerato altresi' che per i mesi di luglio e
di   agosto   1988   sono   gia'   state   ammesse   le  importazioni
rispettivamente  di  t  2.160  e  di  t  2.390,  si comunica che sono
consentite  le  importazioni  delle  citate  banane  per  i mesi ed i
quantitativi appresso indicati:

     settembre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2.290
   ottobre  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2.280
   novembre  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1.880
   dicembre  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1.880
   gennaio  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1.940
   febbraio  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2.120
   marzo  .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3.110
   aprile  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3.110
   maggio  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3.590
   giugno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2.950

  Detti  quantitativi  mensili  saranno  ripartiti  per  il  30%,  in
proporzione  alla  quantita'  richiesta, tra tutti coloro che abbiano
presentato  domanda  di  partecipazione alla ripartizione. Il residuo
70%  verra'  ripartito  in  proporzione  alle  importazioni in libera
pratica effettuate da ciascun richiedente nel quadriennio 1984-87 per
i  quantitativi  distribuiti  nel  periodo agosto-dicembre 1988 e nel
quinquennio 1984-88 per quelli distribuiti nel primo semestre 1989.
  Se,  a  seguito  della  ripartizione  della  quota  mensile  tra  i
richiedenti,   venisse   rilasciata   una   autorizzazione   per   un
quantitativo  inferiore  a  t  18,  l'operatore  potra' restituire la
predetta  autorizzazione  entro  tre  giorni dal suo rilascio; in tal
caso la relativa cauzione verra' immediatamente svincolata.
  In  funzione  dell'entita'  dei  quantitativi  cui  gli interessati
dovessero    eventualmente   rinunciare   restituendo   la   relativa
autorizzazione,   questo   Ministero   si  riserva  di  aggiungere  i
quantitativi stessi alle quote ripartite successivamente.
  L'importazione  e'  subordinata  alla presentazione di una domanda,
corredata da una cauzione d'importo pari a L. 500/kg del quantitativo
richiesto, il quale non puo' essere superiore al 20% del quantitativo
  totale  del  mese  durante  il  quale  viene  presentata la domanda
  stessa. Ogni importatore puo' presentare una sola domanda al mese.
  La  cauzione  puo'  essere costituita mediante deposito provvisorio
presso   la  competente  tesoreria  provinciale  dello  Stato  ovvero
mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della
legge 10 giugno 1982, n. 348.
  La cauzione deve avere durata non inferiore ad un anno.
  Le  domande  di  autorizzazione  all'importazione,  in  regola  con
l'assolvimento  dell'imposta di bollo, debbono pervenire al Ministero
del  commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e
delle  esportazioni  - Divisione II, entro e non oltre i primi cinque
giorni lavorativi di ogni mese.
  Fara'  fede  la  data  risultante  dal  timbro a calendario apposto
all'atto dell'arrivo della domanda.
  Le  domande possono essere revocate, al piu' tardi, entro il giorno
successivo  alla  scadenza  del  termine  per  la presentazione delle
domande stesse.
  Al  fine  di  ottenere  quantitativi  a  valere sul 70% riservato a
coloro  che  abbiano  operato  a titolo di libera pratica nei periodi
anzidetti, gli interessati debbono presentare, con la domanda, una
  distinta  delle  importazioni  effettuate  nel  corso  dei  periodi
  stessi.
Il modulo per detta distinta e' riportato in allegato. La
veridicita'  dei  dati dichiarati deve risultare da una dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di notorieta' (articoli 4 e 26 della legge n.
15/68).  Lo  schema  di  detta  dichiarazione e' riportato sul modulo
stesso.
  Questo  Ministero si riserva di richiedere successivamente, ad ogni
assegnatario di autorizzazione, la presentazione delle bolle doganali
di  importazioni  in  originale  o in copia autenticata allo scopo di
controllare  l'effettivita'  delle  importazioni  dichiarate  con  la
predetta distinta.
  Per   i  mesi  successivi  a  settembre  coloro  che  abbiano  gia'
presentato  la  distinta in un mese precedente dovranno nella domanda
d'importazione  espressamente  far  riferimento alla distinta stessa,
indicando il mese in cui e' stata presentata.
  Per  il  mese  di  gennaio  1989  e  quelli  successivi, coloro che
intendano  far  valere  le  importazioni effettuate nel 1988 dovranno
altresi' inviare la relativa distinta.
  Per  essere  ammessi  alla  ripartizione dei quantitativi mensili i
richiedenti  debbono  possedere  i seguenti requisiti, da specificare
nelle relative domande:
   1)  iscrizione  alla camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato;
   2) possesso della partita IVA o del codice fiscale;
   3)  attivita', da almeno un anno, alla data di presentazione della
domanda,  nel  settore  delle  banane e/o ortofrutticolo o, comunque,
precedente  ottenimento  di  autorizzazioni  d'importazione di banane
fresche;
   4)  sottoscrizione  della domanda e della distinta da parte di chi
e'   in   grado  di  assumere  la  responsabilita'  civile  e  penale
dell'operazione.
  Si allega uno schema di domanda.
  La firma del richiedente dovra' essere autenticata nelle forme di
legge.
  Al  fine  di  comprovare  il  possesso  dei  suddetti  requisiti, i
richiedenti  debbono  fornire il certificato della C.C.I.A.A. ed ogni
altra idonea documentazione.
  Per i mesi successivi a settembre, coloro che abbiano presentato la
documentazione   in   un  mese  precedente,  dovranno  nella  domanda
d'importazione  espressamente  far  riferimento  alla  documentazione
stessa indicando il mese in cui e' stata presentata.
  In   luogo   di   tale  documentazione  puo'  essere  prodotta  una
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  ai sensi della
legge  n.  15/68  (articoli 4 e 26). Lo schema di detta dichiarazione
viene riportato di seguito al citato schema di domanda.
  La   mancanza  o  la  non  conformita'  di  uno  o  piu'  requisiti
prescritti,   la   non   idoneita'  o  la  non  autenticazione  della
documentazione  o  della  firma,  la mancanza di espressi riferimenti
alla  domanda  precedente  per  quanto  concerne  la  distinta  delle
importazioni  effettuate  e la documentazione comprovante il possesso
dei  requisiti,  cosi'  come la non conformita' alla procedura di cui
alla  citata  legge  n.  15/68, comporteranno l'irricevibilita' della
domanda.
  Del  pari comporteranno l'irricevibilita' della domanda la mancanza
o l'insufficienza della cauzione e la durata inferiore all'anno della
cauzione stessa.
  Le domande di svincolo della cauzione, in regola con l'assolvimento
dell'imposta  di  bollo, dovranno pervenire entro e non oltre quattro
mesi dalla scadenza dell'autorizzazione.
                                                Il Ministro: RUGGIERO