Sulla base della decisione della commissione della CEE in data 30 giugno u.s., con la quale la Repubblica italiana e' stata autorizzata ad escludere fino al 30 giugno 1989 dal trattamento comunitario le banane fresche della posizione 0803 0010 codice NC, originarie da Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Repubblica Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Filippine, USA, Venezuela, Haiti, Honduras, Messico, messe in libera pratica negli altri Stati membri, considerato altresi' che per i mesi di luglio e di agosto 1988 sono gia' state ammesse le importazioni rispettivamente di t 2.160 e di t 2.390, si comunica che sono consentite le importazioni delle citate banane per i mesi ed i quantitativi appresso indicati: settembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2.290 ottobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2.280 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1.880 dicembre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1.880 gennaio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 1.940 febbraio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2.120 marzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3.110 aprile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3.110 maggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 3.590 giugno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 2.950 Detti quantitativi mensili saranno ripartiti per il 30%, in proporzione alla quantita' richiesta, tra tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla ripartizione. Il residuo 70% verra' ripartito in proporzione alle importazioni in libera pratica effettuate da ciascun richiedente nel quadriennio 1984-87 per i quantitativi distribuiti nel periodo agosto-dicembre 1988 e nel quinquennio 1984-88 per quelli distribuiti nel primo semestre 1989. Se, a seguito della ripartizione della quota mensile tra i richiedenti, venisse rilasciata una autorizzazione per un quantitativo inferiore a t 18, l'operatore potra' restituire la predetta autorizzazione entro tre giorni dal suo rilascio; in tal caso la relativa cauzione verra' immediatamente svincolata. In funzione dell'entita' dei quantitativi cui gli interessati dovessero eventualmente rinunciare restituendo la relativa autorizzazione, questo Ministero si riserva di aggiungere i quantitativi stessi alle quote ripartite successivamente. L'importazione e' subordinata alla presentazione di una domanda, corredata da una cauzione d'importo pari a L. 500/kg del quantitativo richiesto, il quale non puo' essere superiore al 20% del quantitativo totale del mese durante il quale viene presentata la domanda stessa. Ogni importatore puo' presentare una sola domanda al mese. La cauzione puo' essere costituita mediante deposito provvisorio presso la competente tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348. La cauzione deve avere durata non inferiore ad un anno. Le domande di autorizzazione all'importazione, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Fara' fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda. Le domande possono essere revocate, al piu' tardi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse. Al fine di ottenere quantitativi a valere sul 70% riservato a coloro che abbiano operato a titolo di libera pratica nei periodi anzidetti, gli interessati debbono presentare, con la domanda, una distinta delle importazioni effettuate nel corso dei periodi stessi. Il modulo per detta distinta e' riportato in allegato. La veridicita' dei dati dichiarati deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (articoli 4 e 26 della legge n. 15/68). Lo schema di detta dichiarazione e' riportato sul modulo stesso. Questo Ministero si riserva di richiedere successivamente, ad ogni assegnatario di autorizzazione, la presentazione delle bolle doganali di importazioni in originale o in copia autenticata allo scopo di controllare l'effettivita' delle importazioni dichiarate con la predetta distinta. Per i mesi successivi a settembre coloro che abbiano gia' presentato la distinta in un mese precedente dovranno nella domanda d'importazione espressamente far riferimento alla distinta stessa, indicando il mese in cui e' stata presentata. Per il mese di gennaio 1989 e quelli successivi, coloro che intendano far valere le importazioni effettuate nel 1988 dovranno altresi' inviare la relativa distinta. Per essere ammessi alla ripartizione dei quantitativi mensili i richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti, da specificare nelle relative domande: 1) iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato; 2) possesso della partita IVA o del codice fiscale; 3) attivita', da almeno un anno, alla data di presentazione della domanda, nel settore delle banane e/o ortofrutticolo o, comunque, precedente ottenimento di autorizzazioni d'importazione di banane fresche; 4) sottoscrizione della domanda e della distinta da parte di chi e' in grado di assumere la responsabilita' civile e penale dell'operazione. Si allega uno schema di domanda. La firma del richiedente dovra' essere autenticata nelle forme di legge. Al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti, i richiedenti debbono fornire il certificato della C.C.I.A.A. ed ogni altra idonea documentazione. Per i mesi successivi a settembre, coloro che abbiano presentato la documentazione in un mese precedente, dovranno nella domanda d'importazione espressamente far riferimento alla documentazione stessa indicando il mese in cui e' stata presentata. In luogo di tale documentazione puo' essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi della legge n. 15/68 (articoli 4 e 26). Lo schema di detta dichiarazione viene riportato di seguito al citato schema di domanda. La mancanza o la non conformita' di uno o piu' requisiti prescritti, la non idoneita' o la non autenticazione della documentazione o della firma, la mancanza di espressi riferimenti alla domanda precedente per quanto concerne la distinta delle importazioni effettuate e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, cosi' come la non conformita' alla procedura di cui alla citata legge n. 15/68, comporteranno l'irricevibilita' della domanda. Del pari comporteranno l'irricevibilita' della domanda la mancanza o l'insufficienza della cauzione e la durata inferiore all'anno della cauzione stessa. Le domande di svincolo della cauzione, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, dovranno pervenire entro e non oltre quattro mesi dalla scadenza dell'autorizzazione. Il Ministro: RUGGIERO