La seconda nota all'art. 135 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alle pagine 53 e 54 del sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, nella quale e' erroneamente riportato sia il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 (in luogo dell'art. 20 del D.P.R. n. 598/1973 ivi indicato) che il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del D.P.R. n. 598/1973, e' sostituita dalla seguente nota: "- Il terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) prevede, fra l'altro, che non sia considerata attivita' commerciale la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualita'".