La  seconda  nota  all'art.  135 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui alle pagine 53 e  54  del  sopraindicato  supplemento
ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale,  nella  quale  e'  erroneamente
riportato sia il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 (in  luogo
dell'art.  20 del D.P.R. n. 598/1973 ivi indicato) che il testo degli
articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del D.P.R. n.  598/1973,  e'  sostituita
dalla seguente nota:
   "- Il terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione
e disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  giuridiche)
prevede,  fra  l'altro, che non sia considerata attivita' commerciale
la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi
o  cooperative  non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e
di  servizi  concernenti  il  controllo  qualitativo  dei   prodotti,
compresa l'applicazione di marchi di qualita'".