IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 6 novembre 1986 e le successive integrazioni e modificazioni in data 25 giugno 1987, 18 dicembre 1987 e 8 marzo 1988 della SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza e di alcune clausole di adeguamento annuo volontario del premio da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore; Vista la lettera in data 17 marzo 1988, n. 821169, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le relative condizioni speciali di polizza ed alcune clausole di adeguamento annuo volontario del premio da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla SAI - Societa' assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino: 1) tariffa n. 238: assicurazione mista a premio annuo costante con prestazione garantita espressa in E.C.U. (Unita' di conto europea). I tassi di premio adottati sono quelli della tariffa n. 230 - assicurazione mista a premio annuo costante - approvata con decreto ministeriale del 12 dicembre 1985; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla sopracitata tariffa n. 238; 3) clausola di adeguamento annuo volontario del premio da applicare ai contratti di assicurazione collegati alle gestioni Press, Press ECU e Fondo SAI; 4) clausola di adeguamento annuo volontario del premio da applicare ai contratti di assicurazione di rendita collegati alla gestione Press. Per i contratti emessi nella sopracitata tariffa n. 238 - mista a premio annuo costante con prestazione garantita espressa in E.C.U. la societa' dovra' disporre per l'intero periodo contrattuale di attivita' a copertura espresse in E.C.U. (Unita' di conto europea).