IL MINISTRO DELLE POSTE
                      E DELLE TELECOMUNICAZIONI
  Visto  l'art.  5 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che ha dettato
modificazioni  alla  legge  22  dicembre   1957,   n.   1293,   sulla
organizzazione  dei  servizi di distribuzione e vendita dei generi di
monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni in materia postale, di
bancoposta  e  di  telecomunicazioni,  approvato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n.
655, che ha approvato il regolamento di esecuzione dei libri I  e  II
del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni  (norme  generali e
servizi delle corrispondenze e dei pacchi);
  Visto  il  regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che ha approvato il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita'     dell'Amministrazione    delle    poste    e    delle
telecomunicazioni;
  Sentito  il  consiglio  di  amministrazione  delle  poste  e  delle
telecomunicazioni;
  Sentite  le  competenti commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La  cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio, per
ottenere una dotazione di valori postali senza anticipato  pagamento,
puo' essere prestata:
    a)   in   buoni   postali  fruttiferi  secondo  le  modalita'  di
costituzione di depositi cauzionali  di  tale  specie  nell'interesse
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
    b)  in  denaro,  con  deposito  presso il gestore provinciale dei
depositi vari operante in sede di direzione provinciale delle poste e
delle  telecomunicazioni,  su  conto  infruttifero  da  intestare  al
rivenditore o all'ente o cooperativa tra rivenditori cauzionante  con
la indicazione del motivo della cauzione stessa.