IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI Visto l'art. 5 della legge 29 gennaio 1986, n. 25, che ha dettato modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili; Visto il testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, che ha approvato il regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi); Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che ha approvato il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Decreta: Art. 1. 1. La cauzione dovuta dai rivenditori di generi di monopolio, per ottenere una dotazione di valori postali senza anticipato pagamento, puo' essere prestata: a) in buoni postali fruttiferi secondo le modalita' di costituzione di depositi cauzionali di tale specie nell'interesse dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; b) in denaro, con deposito presso il gestore provinciale dei depositi vari operante in sede di direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni, su conto infruttifero da intestare al rivenditore o all'ente o cooperativa tra rivenditori cauzionante con la indicazione del motivo della cauzione stessa.