IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  202/FPC/ZA  dell'8  maggio 1984,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 16 maggio  1984  e  n.
351/FPC/ZA del 20 settembre 1984, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 265 del 26 settembre 1984 concernenti, rispettivamente, la  delega
ai   prefetti   di   Frosinone,   Isernia,  L'Aquila  e  Caserta  per
l'espletamento dell'attivita' di soccorso  ed  assistenza  in  favore
delle  popolazioni interessate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 e
le autorizzazioni ai sindaci dei comuni colpiti dai  medesimi  eventi
sismici  a  provvedere  alla temporanea requisizione di abitazioni di
proprieta' privata;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  1340/FPC/ZA del 15 gennaio 1988,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1988, con la
quale,  da  ultimo,  e'  stata disposta la proroga, fino al 30 giugno
1988 dei decreti di requisizione adottati dal prefetto di Isernia, in
attuazione  dell'art.  2  della citata ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8
maggio 1984 e delle ordinanze di requisizione emanate dal sindaco  di
Isernia in attuazione dell'art. 1 dell'ordinanza n. 351/FPC/ZA del 20
settembre 1984 sopracitata;
  Visto il telegramma n. 557/24B/P.C. del 24 giugno 1988 con il quale
il  prefetto  di  Isernia  ha  rappresentato  la  necessita'  di  una
ulteriore  proroga,  fino  al  31  dicembre  1988 della validita' dei
decreti e delle ordinanze di  requisizione  sopramenzionate,  laddove
ancora  indispensabili, nelle more del completamento degli interventi
di recupero delle abilitazioni danneggiate;
  Ravvisata la opportunita' di accedere alla predetta richiesta;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  La  validita' dei decreti prefettizi e delle ordinanze sindacali di
requisizione adottati per alloggiare i senza tetto  a  seguito  degli
eventi  sismici  del 7 e 11 maggio 1984 dal prefetto e dal sindaco di
Isernia in attuazione dell'art. 2 dell'ordinanza n. 202/FPC/ZA dell'8
maggio  1984  e  dell'art.  1  dell'ordinanza  n.  351/FPC/ZA  del 20
settembre 1984, citate  entrambe  nelle  premesse,  e'  ulteriormente
differita al 31 dicembre 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 25 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO