IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le ardinanze n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n. 235/FPC/ZA
del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA del  23  ottobre  1984,  pubblicate
rispettivamente  nella  Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18 maggio 1984,
n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre  1984,  concernenti
l'attribuzione  di  un  contributo  per  le sistemazioni autonome dei
nuclei familiari rimasti senza tetto per effetto  del  terremoto  del
7-11  maggio  1984, prorogate, da ultimo, con ordinanza n. 1457 del 4
maggio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio
1988;
  Vista l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1988;
  Considerato  che  il  reinsediamento  della  popolazione  sistemata
precariamente non e' ancora completato, essendo tuttora  assoggettate
ad  interventi  di  riattazione  o  ricostruzione  talune  abitazioni
danneggiate dai movimenti sismici in argomento;
  Visto il telegramma n. 330/207/P.C. del 13 agosto 1988 con il quale
il prefetto de L'Aquila segnala l'opportunita' di intervenire  ancora
con  misure incentivanti in favore dei nuclei familiari rimasti senza
tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a  rientrare
nelle proprie abitazioni;
  Ravvisata, l'opportunita' di aderire alla sopraenunciata richiesta;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il  termine  di  sei  mesi, indicato nell'art. 1 delle ordinanze n.
206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, numero 235/FPC/ZA del 5 giugno 1984  e
n. 380/FPC/ZA del 23 ottobre 1984 citate nelle premesse, prorogato da
ultimo con l'ordinanza n. 1457/FPC del 4 maggio 1988 e' ulteriormente
prorogato per un periodo di tre mesi.
  Restano  ferme  le  limitazioni temporali previste al secondo comma
dell'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988 citata nelle premesse.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 25 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO