IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla
Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro,  foglio  n.
72,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio  di
variazione  automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni
di collocamento di titoli obbligazionari ed e'  stabilito  che  detto
tasso   viene   fissato   bimestralmente,   sulla  base  di  apposita
comunicazione  della  Banca  d'Italia,  in  relazione   ai   seguenti
parametri:
    a)  rendimento  medio  dei  BOT  a  sei e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
    b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta  agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
  Visto  il  proprio  decreto  del  15  giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  144  del  21  giugno
1988,  con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato  previste dalle leggi citate in premessa, e' stata fissata,
per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,30%;
  Visto  il  proprio  decreto  del  28  giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  155  del  4  luglio
1988,  con  il  quale  il  tasso  di riferimento per le operazioni di
credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con
provvista  non  riveniente  dal collocamento di titoli obbligazionari
per il bimestre luglio-agosto 1988 e' stato determinato nella  misura
dell'12,70% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione
forfettaria;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione  prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del   22
dicembre  1987  per la determinazione del tasso di riferimento per il
bimestre  settembre-ottobre  1988  relativo  alle  operazioni   sopra
indicate;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968,
n. 326, nonche' dell'art. 109, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per
le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse
di  risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli
obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1988 e'  determinato
nella  misura  del 12,85% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di
maggiorazione forfettaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 agosto 1988
                                                   Il Ministro: AMATO