IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica; Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro, foglio n. 72, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio di variazione automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni di collocamento di titoli obbligazionari ed e' stabilito che detto tasso viene fissato bimestralmente, sulla base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione ai seguenti parametri: a) rendimento medio dei BOT a sei e dodici mesi, della lira interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare; b) maggiorazione forfettaria riconosciuta agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le operazioni e degli altri oneri accessori; Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' stata fissata, per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,30%; Visto il proprio decreto del 28 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre luglio-agosto 1988 e' stato determinato nella misura dell'12,70% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre settembre-ottobre 1988 relativo alle operazioni sopra indicate; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonche' dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre settembre-ottobre 1988 e' determinato nella misura del 12,85% annuo posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione forfettaria. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 31 agosto 1988 Il Ministro: AMATO