IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima; Visto l'art. 98 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639; Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1979 (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 23 aprile 1979) sostituito dal decreto ministeriale 2 aprile 1981; Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1981 che istituisce la zona di tutela biologica per la foca monaca (Monachus Monachus) intorno all'isola di Montecristo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 18 aprile 1981; Considerato che, in conformita' con le indicazioni pervenute dal Consiglio d'Europa, si rende necessario ampliare la fascia di salvaguardia dai cinquecento ai mille metri dalla costa per consentire una piu' efficace tutela delle specie protette ed in particolare della foca monaca; Sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima di Portoferraio, rispettivamente in data 10 novembre 1978, 17 dicembre 1980 e 22 agosto 1988; Decreta: Art. 1. La zona di tutela biologica istituita intorno all'isola di Montecristo dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1981 viene ampliata sino a comprendere la fascia di mare dell'estensione di 1000 metri dalla costa.
NOTE AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota alle premesse: Il testo dell'art. 98 del D.P.R. n. 1639/1968 e' il seguente: "Art. 98 (Zone di tutela biologica). - Il Ministro della marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale per la pesca marittima, puo' vietare o limitare nel tempo e nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il mezzo di cattura impiegato, in quelle zone di mare che, sulla base di studi scientifici o tecnici, siano riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento". Nota all'art. 1: Il testo dell'art. 1 del D.M. 2 aprile 1981 e' il seguente: "Art. 1. - E' istituita una zona di tutela biologica intorno all'isola di Montecristo, nella fascia di mare dell'estensione di cinquecento metri, al fine di proteggere la foca monaca e favorire la riproduzione e l'accrescimento di altre specie marine di importanza economica".