IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto  l'art.  98  del  regolamento per l'esecuzione della legge 14
luglio 1965, n. 963,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639;
  Visto  il decreto ministeriale 5 aprile 1979 (Gazzetta Ufficiale n.
112 del 23 aprile 1979) sostituito dal decreto ministeriale 2  aprile
1981;
  Visto  il decreto ministeriale 2 aprile 1981 che istituisce la zona
di tutela biologica per la foca monaca  (Monachus  Monachus)  intorno
all'isola  di Montecristo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108
del 18 aprile 1981;
  Considerato  che,  in  conformita' con le indicazioni pervenute dal
Consiglio  d'Europa,  si  rende  necessario  ampliare  la  fascia  di
salvaguardia   dai   cinquecento  ai  mille  metri  dalla  costa  per
consentire una piu' efficace  tutela  delle  specie  protette  ed  in
particolare della foca monaca;
  Sentita  la commissione consultiva locale per la pesca marittima di
Portoferraio, rispettivamente in data 10 novembre 1978,  17  dicembre
1980 e 22 agosto 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  La   zona  di  tutela  biologica  istituita  intorno  all'isola  di
Montecristo dall'art. 1 del decreto ministeriale 2 aprile 1981  viene
ampliata sino a comprendere la fascia di mare dell'estensione di 1000
metri dalla costa.
 
 
                                      NOTE
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             Il  testo  dell'art.  98  del  D.P.R. n. 1639/1968 e' il
          seguente:
             "Art. 98 (Zone di tutela biologica). - Il Ministro della
          marina mercantile, sentita la commissione consultiva locale
          per la pesca marittima, puo' vietare o limitare nel tempo e
          nei luoghi, l'esercizio della pesca qualunque sia il  mezzo
          di  cattura  impiegato,  in  quelle zone di mare che, sulla
          base di studi scientifici  o  tecnici,  siano  riconosciute
          come  aree  di  riproduzione  o  di accrescimento di specie
          marine  di  importanza   economica   o   che   risultassero
          impoverite da un troppo intenso sfruttamento".
 
          Nota all'art. 1:
             Il  testo  dell'art.  1  del  D.M.  2  aprile 1981 e' il
          seguente:
             "Art.  1.  -  E'  istituita una zona di tutela biologica
          intorno all'isola di  Montecristo,  nella  fascia  di  mare
          dell'estensione di cinquecento metri, al fine di proteggere
          la foca monaca e favorire la riproduzione e l'accrescimento
          di altre specie marine di importanza economica".