IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 1982 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 15 ottobre 1982) e successive integrazioni di cui ai decreti ministeriali 16 novembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 321 del 22 novembre 1982), 15 febbraio 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983), 8 maggio 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 137 del 19 maggio 1984), 28 dicembre 1984 (Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 1985), 5 luglio 1986 (Gazzetta Ufficiale n. 167 del 21 luglio 1986), 30 marzo 1987 e 10 aprile 1987 (Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987), concernenti le "Nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico, a posti di insegnante di arte applicata"; Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979), il cui testo coordinato e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale, parte I, n. 11-12 del 13-20 marzo 1980; Visto il decreto ministeriale 30 maggio 1988 (Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988), con il quale i titoli di studio indicati nella colonna 2 della tabella A allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, e considerati validi dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni, a condizione che siano stati seguiti determinati piani di studio, conservano, purche' conseguiti entro il 31 dicembre 1988, ai fini del reclutamento del personale docente nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria della provincia di Bolzano, la validita' stabilita dal sopracitato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni; Ritenuta la necessita' di integrare il sopracitato decreto ministeriale 30 maggio 1988 al fine di consentire l'accesso all'insegnamento per le medesime classi di concorso e di abilitazione in esso indicate anche a coloro che abbiano conseguito entro il 31 dicembre 1988 i titoli di studio gia' previsti dal citato decreto ministeriale 3 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni e non piu' considerati validi dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni; Decreta: I titoli di studio conseguiti o che saranno conseguiti successivamente all'anno accademico 1981-82 e comunque non oltre il 31 dicembre 1988, indicati nella colonna 2 della tabella A allegata al decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni, non piu' previsti dal decreto ministeriale 3 settembre 1982 e successive integrazioni (decreto ministeriale 16 novembre 1982; decreto ministeriale 15 febbraio 1983; decreto ministeriale 8 maggio 1984; decreto ministeriale 28 dicembre 1984; decreto ministeriale 5 luglio 1986; decreto ministeriale 30 marzo 1987; decreto ministeriale 10 aprile 1987) conservano, ai fini del reclutamento del personale docente, per le classi di concorso di cui al decreto ministeriale 30 maggio 1988, citato in premessa, la validita' stabilita quale titolo di ammissione dal citato decreto ministeriale 2 marzo 1972 e successive modificazioni ed integrazioni (decreti ministeriali 9 dicembre 1972, 18 giugno 1974, 22 febbraio 1979) citati in premessa. Roma, addi' 22 agosto 1988 Il Ministro: GALLONI