La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1.
(Gli organi del Governo Formula di giuramento)
1. Il Governo della Repubblica e' composto del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei ministri, che costituiscono insieme il
Consiglio dei ministri.
2. Il decreto di nomina del Presidente del Consiglio dei ministri
e' da lui controfirmato, insieme ai decreti di accettazione delle
dimissioni del precedente Governo.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di
assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente
della Repubblica con la seguente formula: "Giuro di essere fedele
alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi e
di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della
nazione".
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi.