IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Vista  la  legge  14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina
della pesca marittima;
  Visto  il  regolamento di esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.
963, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2  ottobre
1968, n. 1639;
  Visto  l'art.  32  della  legge  citata,  che prevede il potere del
Ministro della marina mercantile, sentita la  commissione  consultiva
centrale  per  la pesca marittima, di emanare norme per la disciplina
della pesca anche in deroga alle discipline regolamentari, al fine di
adeguarla   al   progresso  delle  conoscenze  scientifiche  e  delle
applicazioni tecnologiche;
  Viste  le  segnalazioni  pervenute  di  una  sempre piu' intensa ed
indiscriminata pesca del dattero di mare  (Lithophaga  lithophaga)  e
del  dattero bianco (Pholas dactylus), che pone in pericolo lo stesso
ambiente di vita delle specie  predette,  oltre  a  creare  un  grave
problema   ambientale  collegato  con  l'eliminazione  del  substrato
calcareo e la distruzione delle biocenosi esistenti;
  Viste   le  proposte  motivate  scientificamente  ed  avanzate  dal
Laboratorio di biologia marina e di pesca dell'Universita' di Bologna
in  Fano  e  dalla  Stazione  zoologica  di  Napoli  per una corretta
gestione della risorsa;
  Ritenuta  la  necessita'  di  prevedere  un tempestivo intervento a
tutela della specie, per garantire le condizioni  necessarie  per  il
suo  insediamento  e per il suo accrescimento, nonche' di seguire nel
tempo l'evoluzione della consistenza della risorsa;
  Sentita  la commissione consultiva centrale per la pesca marittima,
che ha espresso, nella seduta del 13 luglio 1988,  parere  favorevole
alla   regolamentazione   della   pesca   dei  datteri  a  titolo  di
sperimentazione e studio, per un periodo di tempo determinato;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  E' vietato per un periodo di due anni pescare con qualunque sistema
di pesca il dattero di mare  (Lithophaga  lithophaga)  e  il  dattero
bianco  (Pholas  dactylus)  in  tutte  le  coste italiane. E' vietato
detenere e commerciare esemplari di tali specie, salvo si  tratti  di
partite di importazione corredate dei prescritti documenti doganali e
sanitari.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  Il  testo  dell'art. 32 della legge n. 936/1965 e' il
          seguente:
             "Art.  32.  - Il Ministro per la marina mercantile puo',
          con suo decreto, sentita la commissione consultiva centrale
          per  la  pesca  marittima,  emanare norme per la disciplina
          della pesca anche in deroga alle discipline  regolamentari,
          al   fine   di  adeguarla  al  progresso  delle  conoscenze
          scientifiche e delle applicazioni tecnologiche, e favorirne
          lo sviluppo in determinate zone o per determinate classi di
          esse".
             -  La  commissione  consultiva  centrale  per  la  pesca
          marittima, nella seduta del  13  luglio  1988,  considerata
          l'eccessiva  e  indiscriminata  pesca del dattero di mare e
          del dattero bianco che pone in pericolo lo stesso  ambiente
          di  vita  della  specie,  ha  approvato  all'unanimita'  il
          provvedimento.