IL MINISTRO
                       DELLA MARINA MERCANTILE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n.
1327,  concernente  il  conseguimento  del  brevetto   di   marittimo
abilitato per le imbarcazioni di salvataggio;
  Visto l'art. 210 del regolamento per la sicurezza della navigazione
e della vita umana in mare,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154;
  Viste   le  regole  3  e  10  degli  emendamenti  alla  Convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in  mare  (SOLAS)
del  1›  novembre  1974, adottati dal comitato di sicurezza marittima
dell'IMO il 17 giugno 1983 ed entrati  in  vigore  in  Italia  il  1›
luglio 1986;
  Visto  il cap. VI, regola VI/1 della Convenzione internazionale del
1978 sulle norme relative alla formazione della  gente  di  mare,  al
rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW), cui l'Italia ha aderito
con legge 21 novembre 1985, n. 739;
  Ritenuta  la  necessita'  di adeguare alla normativa internazionale
citata  i  requisiti  ed  il  programma  di  esame  per  ottenere  il
certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio;
  Sentita   la   commissione   interministeriale   sull'istruzione  e
sull'addestramento professionale del  personale  marittimo  istituita
con decreto ministeriale 21 maggio 1981;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Per  ottenere  il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di
salvataggio occorrono i seguenti requisiti:
   avere compiuto 18 anni di eta';
   avere  effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici
mesi;
   avere  effettuato, con esito favorevole, il corso di sopravvivenza
e salvataggio  previsto  dal  decreto  ministeriale  6  aprile  1987,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 113 in data 18 maggio 1987.
Tale requisito non e' richiesto per coloro che abbiano effettuato  un
periodo di navigazione non inferiore a tre anni prima dell'entrata in
vigore del presente decreto;
   avere  sostenuto,  con  esito favorevole, un esame teorico-pratico
secondo il programma indicato nell'allegato A al presente decreto.