IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 1327, concernente il conseguimento del brevetto di marittimo abilitato per le imbarcazioni di salvataggio; Visto l'art. 210 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1972, n. 1154; Viste le regole 3 e 10 degli emendamenti alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1 novembre 1974, adottati dal comitato di sicurezza marittima dell'IMO il 17 giugno 1983 ed entrati in vigore in Italia il 1 luglio 1986; Visto il cap. VI, regola VI/1 della Convenzione internazionale del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (STCW), cui l'Italia ha aderito con legge 21 novembre 1985, n. 739; Ritenuta la necessita' di adeguare alla normativa internazionale citata i requisiti ed il programma di esame per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio; Sentita la commissione interministeriale sull'istruzione e sull'addestramento professionale del personale marittimo istituita con decreto ministeriale 21 maggio 1981; Decreta: Art. 1. Per ottenere il certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio occorrono i seguenti requisiti: avere compiuto 18 anni di eta'; avere effettuato un periodo di navigazione non inferiore a dodici mesi; avere effettuato, con esito favorevole, il corso di sopravvivenza e salvataggio previsto dal decreto ministeriale 6 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 in data 18 maggio 1987. Tale requisito non e' richiesto per coloro che abbiano effettuato un periodo di navigazione non inferiore a tre anni prima dell'entrata in vigore del presente decreto; avere sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico secondo il programma indicato nell'allegato A al presente decreto.