IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119, recante
disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  dello  Stato  (legge
finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge  finanziaria  1985),  in  virtu'  del
quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di  indebitamento,  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di  credito  del  Tesoro,  di  durata  non
superiore  a  dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel
medesimo articolo;
  Vista  la  legge  11  marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988;
  Visto  l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria
1988),  concernente  il  livello  massimo  del  ricorso  al   mercato
finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;
  Visto  il  decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  novembre  1986,  n.  759,   recante
modifiche  al  regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli
interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei  titoli  di  cui
all'art.  31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601;
  Ritenuto  opportuno,  per il reperimento dei fondi da destinarsi, a
norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
a   copertura   delle   spese  iscritte  in  bilancio,  procedere  ad
un'emissione di certificati di credito del Tesoro;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e  successive  modificazioni,  e'  disposta  un'emissione  di
certificati  di  credito  del  Tesoro  al  portatore fino all'importo
massimo di nominali lire 3.500 miliardi, della durata di cinque anni,
con godimento
1›  settembre 1988, al prezzo di emissione di lire 99,10 per ogni 100
lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.