Si comunica che, in applicazione della decisione della commissione C.E. del 27 giugno 1988 che autorizza gli Stati membri ad istituire una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione in consumo di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi terzi contemplati dal trattato CECA ed immessi in libera pratica nella Comunita', e' istituito il regime dell'autorizzazione automatica d'importazione per i prodotti previsti dall'allegato alla presente circolare ed originari della Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Repubblica Democratica Tedesca, Repubblica Popolare di Corea, Romania, Ungheria e U.R.S.S. 1) Nella domanda dell'importatore devono essere indicati: a) il Paese d'origine e lo Stato membro di provenienza; b) la designazione della merce, con il numero del codice di nomenclatura combinata; c) la quantita' dei prodotti in tonnellate; d) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono ed il numero di telex del richiedente; e) gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica. In mancanza di tali elementi, la validita' del titolo d'importazione e' limitata ad un mese a decorrere dal suo rilascio; f) le caratteristiche che dimostrino, eventualmente, che si tratta di prodotti di seconda scelta o declassati; g) gli estremi di un'eventuale precedente domanda di titolo d'importazione relativa agli stessi prodotti. 2) L'importatore deve dichiarare che la domanda presentata per il rilascio del titolo d'importazione e' esatta e presentare due copie del o dei contratti di acquisto che l'hanno motivata oppure della o delle conferme di ordinazione del venditore. 3) L'autorizzazione ha una validita' di tre mesi. 4) I titoli d'importazione completamente utilizzati devono essere rispediti immediatamente all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli non utilizzati o utilizzati soltanto in parte devono essere rispediti all'ufficio che li ha rilasciati, entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza del periodo di validita'. 5) Tutte le suddette disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1988, fatte salve le restrizioni quantitative previste per alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi terzi. 6) L'annesso alla circolare n. 22/76 si intende modificato in tale senso. Il Ministro: RUGGIERO