Si  comunica che, in applicazione della decisione della commissione
C.E.  del  27 giugno 1988 che autorizza gli Stati membri ad istituire
una sorveglianza intracomunitaria sulle importazioni per l'immissione
in  consumo  di taluni prodotti siderurgici originari di taluni Paesi
terzi  contemplati  dal  trattato  CECA  ed immessi in libera pratica
nella   Comunita',   e'   istituito   il  regime  dell'autorizzazione
automatica  d'importazione per i prodotti previsti dall'allegato alla
presente  circolare  ed  originari  della  Bulgaria,  Cecoslovacchia,
Polonia,  Repubblica  Democratica  Tedesca,  Repubblica  Popolare  di
Corea, Romania, Ungheria e U.R.S.S.
  1) Nella domanda dell'importatore devono essere indicati:
    a) il Paese d'origine e lo Stato membro di provenienza;
    b)  la  designazione  della  merce,  con  il numero del codice di
nomenclatura combinata;
    c) la quantita' dei prodotti in tonnellate;
    d)  il  nome,  l'indirizzo, il numero di telefono ed il numero di
telex del richiedente;
    e) gli elementi che comprovano l'immissione in libera pratica. In
mancanza  di tali elementi, la validita' del titolo d'importazione e'
limitata ad un mese a decorrere dal suo rilascio;
    f)  le  caratteristiche  che  dimostrino,  eventualmente,  che si
tratta di prodotti di seconda scelta o declassati;
    g)  gli  estremi  di  un'eventuale  precedente  domanda di titolo
d'importazione relativa agli stessi prodotti.
  2)  L'importatore  deve dichiarare che la domanda presentata per il
rilascio  del  titolo d'importazione e' esatta e presentare due copie
del  o  dei contratti di acquisto che l'hanno motivata oppure della o
delle conferme di ordinazione del venditore.
  3) L'autorizzazione ha una validita' di tre mesi.
  4)  I  titoli d'importazione completamente utilizzati devono essere
rispediti  immediatamente  all'ufficio che li ha rilasciati. I titoli
non utilizzati o utilizzati soltanto in parte devono essere rispediti
all'ufficio  che  li  ha  rilasciati,  entro cinque giorni lavorativi
dalla scadenza del periodo di validita'.
  5)  Tutte  le  suddette  disposizioni  sono  applicabili fino al 31
dicembre  1988,  fatte salve le restrizioni quantitative previste per
alcuni prodotti siderurgici nei confronti di taluni Paesi terzi.
  6)  L'annesso alla circolare n. 22/76 si intende modificato in tale
senso.
                                                Il Ministro: RUGGIERO