IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
                             D'INTESA CON
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il proprio decreto in data 15 settembre 1988 con il quale e'
stata decretata la situazione di emergenza ai sensi dell'art.  8  del
decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;
  Preso  atto  della  relazione  predisposta  dal  gruppo  di esperti
nominato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in
data  7  settembre  1988 - che si e' avvalso della consulenza tecnica
delle societa' Monteco (Gruppo Montedison) e Ambiente  (Gruppo  Eni),
costituitesi   in  consorzio,  gia'  operanti  rispettivamente  nelle
discariche  del  Libano  e  della  Nigeria  -  e  del  programma   di
smaltimento dei rifiuti all'uopo predisposto;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16  settembre  1988,  con  il  quale,  ai  sensi  dell'art.   8   del
decreto-legge  n.  398,  viene  individuata  nel porto di Livorno, la
destinazione della nave Karin B, trasportante i  rifiuti  industriali
tossico-nocivi  provenienti  dalla Nigeria e viene altresi' demandata
alla regione Emilia-Romagna la  individuazione  di  impianti  per  lo
stoccaggio   temporaneo   controllato   dei   rifiuti   stessi,  come
specificato nel programma allegato al decreto medesimo;
  Considerato   che   occorre   individuare   l'area   di  stoccaggio
provvisorio da parte della regione Emilia-Romagna  e  provvedere:  al
trasporto  dei  rifiuti  dall'area  portuale  di  Livorno all'area di
stoccaggio,  in  base  alle  intese  intercorse   tra   il   Ministro
dell'ambiente  e  le  regioni  interessate;  al ricondizionamento dei
fusti con pre-trattamento dei rifiuti, ove necessario,  ed  ulteriori
analisi,  alla  segregazione  dei  rifiuti  per lotti omogenei e allo
stoccaggio  dei  rifiuti  in  attesa  della  loro  destinazione  agli
impianti  di smaltimento nonche' alla bonifica dell'area interessata,
ed a tutte le operazioni necessarie per lo smaltimento definitivo;
  Ritenuto  che  l'urgente  effettuazione  delle  predette operazioni
richiede  l'esercizio  di  poteri  straordinari  e  l'emanazione   di
conseguenti provvedimenti eccezionali;
  Ritenuta  la  necessita',  in  relazione  alla  complessita' e alla
delicatezza delle operazioni sopraindicate, di procedere alla  nomina
di  un  commissario  ad acta per l'effettuazione di tutte le predette
operazioni finalizzate al definitivo smaltimento dei rifiuti  di  cui
trattasi;
  Sentiti  il sindaco di Livorno e i presidenti delle regioni Toscana
ed Emilia-Romagna;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Per   ogni   utile   e   tempestivo   intervento  finalizzato  alla
effettuazione  di  tutte  le  operazioni  di  cui  in  premessa,   il
presidente  della  regione Emilia-Romagna, dott. Luciano Guerzoni, e'
nominato commissario straordinario ad acta.