IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori eccedentari nelle aree del Mezzogiorno e di quelli dipendenti dalla GEPI, nonche' di emanare disposizioni in materia di delegificazione per gli enti previdenziali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. 1. Il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' elevabile a 24 mesi. 2. I trattamenti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi della Cassa integrazione guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. E' altresi' prorogato fino al predetto termine il trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti dalle societa' costituite dalla GEPI ai sensi dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, nei casi in cui il trattamento gia' riconosciuto venga a scadere nel corso dell'anno 1988.