IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
termine per il trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore  dei  lavoratori  eccedentari  nelle aree del Mezzogiorno e di
quelli dipendenti dalla GEPI,  nonche'  di  emanare  disposizioni  in
materia di delegificazione per gli enti previdenziali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 settembre 1988;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  del
bilancio e della programmazione economica e del tesoro;
                              E M A N A
                         il seguente decreto:
                               Art. 1.
  1.  Il  periodo  di  18  mesi  di  cui all'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e' elevabile a 24 mesi.
  2.  I  trattamenti  previsti  dai  commi  1 e 2 dell'articolo 1 del
decreto-legge   4   settembre   1987,   n.   366,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  3 novembre 1987, n. 452, sono prorogati
fino all'entrata in vigore della riforma degli interventi della Cassa
integrazione  guadagni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1988. E'
altresi'  prorogato  fino  al   predetto   termine   il   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  a  favore  dei lavoratori
dipendenti  dalle   societa'   costituite   dalla   GEPI   ai   sensi
dell'articolo  4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n.  63,
nei  casi in cui il trattamento gia' riconosciuto venga a scadere nel
corso dell'anno 1988.