IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.  189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato
con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto  il  regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928,
n. 3112;
  Visto  il  proprio  decreto in data 28 marzo 1975 che dettava norme
per la conservazione del  sangue  e  emoderivati  in  sacche  di  PVC
plastificato limitando la validita' a settantadue ore;
  Considerato  che  il  citato  decreto  ministeriale  28 marzo 1975,
successivamente sospeso con decreto ministeriale  6  marzo  1978,  ha
ripreso la propria vigenza dal momento in cui la F.U. ha disciplinato
la materia con l'approvazione della monografia  specifica  escludendo
l'impiego   del  sangue  conservato  e  degli  emoderivati  oltre  le
settantadue ore nelle sacche fabbricate  in  PVC  plastificato  senza
deroga alcuna;
  Ravvisata   l'opportunita'  di  annullare  l'efficacia  del  citato
decreto ministeriale 28 marzo 1975 in quanto va considerata  primaria
l'esigenza da parte degli operatori sanitari di poter disporre, senza
ostacoli, di sangue umano e emoderivati  a  fronte  anche  della  non
ancora  sufficiente  dimostrazione  della  tossicita'  degli ftalato,
derivanti  dal  PVC   plastificato,   sull'uomo   e   della   mancata
segnalazione  di  fenomeni  tossici apprezzabili nonostante l'impiego
estremamente diffuso delle sacche in PVC;
  Sentito  il parere del Consiglio superiore della sanita' in data 29
aprile 1987;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  decreto  ministeriale  28  marzo 1975, recante norme limitative
sulla conservazione del sangue ed emoderivati  nelle  sacche  in  PVC
plastificato, e' abrogato.