IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 15 marzo 1958, n. 296; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto il regolamento approvato con regio decreto 6 dicembre 1928, n. 3112; Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1975 che dettava norme per la conservazione del sangue e emoderivati in sacche di PVC plastificato limitando la validita' a settantadue ore; Considerato che il citato decreto ministeriale 28 marzo 1975, successivamente sospeso con decreto ministeriale 6 marzo 1978, ha ripreso la propria vigenza dal momento in cui la F.U. ha disciplinato la materia con l'approvazione della monografia specifica escludendo l'impiego del sangue conservato e degli emoderivati oltre le settantadue ore nelle sacche fabbricate in PVC plastificato senza deroga alcuna; Ravvisata l'opportunita' di annullare l'efficacia del citato decreto ministeriale 28 marzo 1975 in quanto va considerata primaria l'esigenza da parte degli operatori sanitari di poter disporre, senza ostacoli, di sangue umano e emoderivati a fronte anche della non ancora sufficiente dimostrazione della tossicita' degli ftalato, derivanti dal PVC plastificato, sull'uomo e della mancata segnalazione di fenomeni tossici apprezzabili nonostante l'impiego estremamente diffuso delle sacche in PVC; Sentito il parere del Consiglio superiore della sanita' in data 29 aprile 1987; Decreta: Art. 1. Il decreto ministeriale 28 marzo 1975, recante norme limitative sulla conservazione del sangue ed emoderivati nelle sacche in PVC plastificato, e' abrogato.