IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con
regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
Art. 1.
Gli articoli 187 e 188, relativi alla scuola di specializzazione in
malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta denominazione in
cardiologia sono sopressi.