IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109, recante misure
urgenti per le dotazioni organiche del personale degli ospedali e per
la razionalizzazione della spesa sanitaria;
Visti in particolare l'art. 1 della stessa legge che demanda al
Ministro della sanita' la determinazione degli standards di personale
ospedaliero per posto letto e tipologia di ospedali, previo parere
del Consiglio sanitario nazionale e sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, nonche' l'art. 2 sulla
rideterminazione dei posti letto e delle piante organiche;
Visto l'art. 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante
disposizioni in materia di organizzazione degli ospedali e, in
particolare, il comma 1 che fissa i parametri tendenziali per la
utilizzazione ottimale dei servizi e dei posti letto in ambito
regionale;
Considerato che ai sensi del combinato disposto delle disposizioni
innanzi richiamate la ristrutturazione dei presidi ospedalieri assume
per un verso carattere di priorita' rispetto alla determinazione
degli standards di personale ospedaliero, e, per altro verso, si
appalesa come momento di particolare rilevanza ai fini del
conseguimento di condizioni di salute uniformi su tutto il territorio
nazionale;
Considerato che la standardizzazione di cui trattasi presuppone
altresi' la esplicitazione delle finalita' da perseguire nel
riordinamento degli ospedali sulla linea del processo di adeguamento
delle norme di organizzazione risultanti dalle disposizioni normative
nel tempo emanate con la legge 12 febbraio 1968, n. 132 e con decreti
del Presidente della Repubblica n. 128 e n. 129 del 27 marzo 1969,
sulle quali hanno inciso innovativamente le leggi 23 dicembre 1978,
n. 833 e 3 ottobre 1985, n. 595, in materia di programmazione
sanitaria, fissando piu' attuali riferimenti per il dimensionamento,
la caratterizzazione tipologica e la strutturazione interna dei
presidi ospedalieri, propedeutici agli adempimenti delle regioni
fissati dall'art. 1 della legge n. 109 del 1988;
Visti gli articoli 4 e 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Ritenuto che ai fini del dimensionamento degli organici di
personale debba farsi riferimento, quale parametro di valutazione
piu' adeguato, a moduli organizzativi tipo per gruppi di posti letto
e per distinte attivita' specialistiche, in ragione delle
diversificate esigenze assistenziali e tecnologiche proprie delle
varie tipologie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979,
n. 761, sullo stato giuridico del personale delle unita' sanitarie
locali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
617, sull'ordinamento degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico;
Valutate le indicazioni emergenti dai flussi informativi delle
attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio
1984, attuativo dell'art. 27, comma 6, della legge 27 dicembre 1983,
n. 730;
Considerato che la Corte costituzionale con sentenza 8-10 giugno
1988, n. 610, ha ritenuto compatibili con il sistema delle autonomie
regionali e provinciali le disposizioni temporanee di salvaguardia
dell'assetto definitivo del Servizio sanitario nazionale quale
risultera' dalla pianificazione prevista dalla legge 23 ottobre 1985,
n. 595, nella cui linea si pone il presente decreto;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Visto il parere del Consiglio sanitario nazionale;
Decreta:
Art. 1.
Norme per la rideterminazione dei posti letto
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute all'art. 2
del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 109, le unita' sanitarie
locali formulano proposte alle regioni o province autonome entro il
termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, sulla base dei criteri di seguito specificati. Nel
formulare le proposte, le unita' sanitarie locali debbono tenere
conto anche dei parametri tendenziali della legge 23 ottobre 1985, n.
595, richiamati dalla legge 8 aprile 1988, n. 109. Le proposte delle
unita' sanitarie locali debbono riguardare preliminarmente la
riorganizzazione dei presidi ospedalieri, con la definizione dei
posti letto necessari per assicurare, al tasso di spedalizzazione
prescritto e per degenze medie nella norma, l'utilizzazione media non
inferiore al 70-75%, e, in via conseguente, la rideterminazione degli
organici rapportati alla nuova organizzazione.
2. Le regioni e le province autonome decidono, anche in assenza di
proposte da parte delle unita' sanitarie locali, entro il termine
perentorio dei successivi novanta giorni. Il relativo provvedimento
deve preliminarmente definire la riorganizzazione dei presidi
ospedalieri e in successione conseguente la dotazione organica del
personale, in complesso regionale e per singolo presidio ospedaliero.
In mancanza di definizione da parte delle USL o delle regioni e
province autonome entro i termini sopraindicati, o in caso di
applicazione non conforme alle norme di cui al presente decreto, si
procede agli adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1988.
3. Nella rideterminazione del numero dei posti letto di dotazione
regionale, resta fermo il parametro di 6,5 posti letto per mille
abitanti, di cui almeno l'1 per mille riservato alla riabilitazione,
previsto dall'art. 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595; sono
esclusi dal computo i posti letto che residuano negli ex ospedali
psichiatrici in quanto posti letto ad esaurimento ai sensi dell'art.
64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
4. Ai fini della riorganizzazione dei presidi ospedalieri, le
regioni e province autonome debbono programmare la disattivazione,
entro il termine massimo di due anni, dei presidi con meno di
centoventi posti letto, tenuto conto che al di sotto di tale limite
l'attivita' ospedaliera, con riferimento agli standards stabiliti dal
presente decreto, risulta economicamente improduttiva e
funzionalmente carente. Qualora le strutture edilizie lo consentano,
i presidi disattivati possono eventualmente essere riconvertiti in
strutture di riabilitazione o in residenze sanitarie assistenziali
per anziani e disabili non autosufficienti ai sensi dell'art. 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, o, ove vi sia mancanza, in
poliambulatori o in presidi sanitari interdistrettuali operanti a
ciclo diurno.
5. Nelle regioni e province autonome con una dotazione complessiva
di posti letto per acuti inferiore allo standard del 5,5 per mille,
il termine entro cui deve essere attuata la disattivazione e la
riconversione dei presidi ospedalieri con meno di centoventi posti
letto e' fissato in cinque anni, in corrispondenza con la
ristrutturazione e la espansione delle specialita' ospedaliere
mancanti, da realizzare con i finanziamenti del piano straordinario
di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
6. Solo in zone particolarmente disagiate, obiettivamente
verificabili sulla base di indicatori di accessibilita', le regioni e
le province autonome possono derogare al principio di cui al
precedente comma 4, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera b), della
legge n. 109 del 1988. Il provvedimento di deroga deve essere
sottoposto al Ministro della sanita' che decide, sentito il Consiglio
sanitario nazionale, entro il termine perentorio di sessanta giorni,
scaduto il quale il provvedimento si intende accolto. Le regioni e le
province autonome si adeguano alla eventuale difforme indicazione del
Ministro della sanita' entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla relativa notificazione. In caso di omissione, si procede agli
adempimenti per l'esecuzione degli atti sostitutivi, ai sensi
dell'art. 2, comma 3, della legge n. 109 del 1988.
7. Nel provvedimento di riorganizzazione dei presidi ospedalieri
che precede la rideterminazione delle piante organiche del personale,
le regioni e le province autonome debbono, altresi', indicare:
a) le strutture che, in rapporto al grado di utilizzazione,
attuale o prevedibile per effetto del provvedimento stesso, debbono
essere parzialmente disattivate per ricondurne il livello di
produttivita' entro i valori parametrici prescritti, o che debbono
essere totalmente disattivate, concentrandone l'attivita' presso
altro presidio ospedaliero, in quanto presentano valori di
utilizzazione tanto bassi da pregiudicare non solo la conduzione
economica delle strutture stesse, ma anche la stessa funzionalita'
sanitaria per i cittadini che debbono servirsene. Valgono anche in
questo caso le eccezioni e le procedure previste dal precedente comma
6;
b) il potenziamento della dotazione di posti letto delle
strutture sovrautilizzate o con attese superiori a quindici giorni;
c) l'attivazione di strutture mancanti relative a specialita' non
presenti nell'ambito regionale, o presenti in misura inadeguata, nel
quadro del fabbisogno soddisfatto con la mobilita' ospedaliera
extraregionale o internazionale, ed entro i limiti dei parametri
tendenziali di cui alla legge 23 ottobre 1985, n. 595. Tale
attivazione va realizzata per trasformazione di strutture in
disattivazione ai sensi della precedente lettera a) o per nuova
realizzazione nell'ambito del piano straordinario di investimenti di
cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;
d) la destinazione di appositi spazi all'esercizio della libera
professione intramuraria dei medici ospedalieri, in ottemperanza agli
impegni contenuti nel vigente contratto di lavoro;
e) la destinazione di appositi spazi alle attivita' assistenziali
a ciclo diurno, favorendone l'aggregazione alle unita' operative di
degenza e considerando i posti letto di ospedale diurno come posti
letto equivalenti a quelli di degenza ai fini del rispetto dei
parametri di dotazione previsti dalla legge 23 ottobre 1985, n. 595.
Nelle regioni e province autonome con uno standard di dotazione di
posti letto complessivamente superiore al 6,5 per mille di posti
letto e' consentito, per un periodo massimo di due anni, di calcolare
i posti letto di ospedale diurno come aggiuntivi rispetto a quelli
delle unita' operative di degenza, fermi restando la base di calcolo
della dotazione di personale limitata ai soli posti di degenza e
l'obbligo del rispetto del tasso di utilizzazione di questi ultimi
nella misura media annua del 70-75%.