IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre 1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599; Visto l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 1° febbraio 1988, n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1988, recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; Ritenuto di dover stabilire il termine di utilizzo delle valute accreditate nei conti valutari; Decreta: Art. 1. La valuta accreditata nei conti valutari e derivante dalla fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 21 del 1° febbraio 1988 s'intende di diretta acquisizione. La valuta accreditata nei conti valutari e derivante, invece, delle lettere e) ed f) del citato art. 7 e' definita valuta di giro.