IL MINISTRO 
                     DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
                           DI CONCERTO CON 
                       IL MINISTRO DEL TESORO 
 
  Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987,
n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  259  del  5  novembre
1987,  concernente  disposizioni  in  materia  valutaria   ai   sensi
dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599; 
  Visto l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 1° febbraio 1988,
n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1988,
recante disposizioni di attuazione del decreto del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; 
  Ritenuto di dover stabilire il termine  di  utilizzo  delle  valute
accreditate nei conti valutari; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  La  valuta  accreditata  nei  conti  valutari  e  derivante   dalla
fattispecie di cui alle lettere a), b),  c)  e  d)  dell'art.  7  del
decreto ministeriale n. 21 del 1° febbraio 1988 s'intende di  diretta
acquisizione. 
  La valuta accreditata nei conti valutari e derivante, invece, delle
lettere e) ed f) del citato art. 7 e' definita valuta di giro.