IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 26 settembre 1986, n. 599;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987,
n. 454, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 5 novembre
1987, concernente disposizioni in materia valutaria ai sensi
dell'art. 1 della legge 26 settembre 1986, n. 599;
Visto l'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 1° febbraio 1988,
n. 21, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 1988,
recante disposizioni di attuazione del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;
Ritenuto di dover stabilire il termine di utilizzo delle valute
accreditate nei conti valutari;
Decreta:
Art. 1.
La valuta accreditata nei conti valutari e derivante dalla
fattispecie di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 7 del
decreto ministeriale n. 21 del 1° febbraio 1988 s'intende di diretta
acquisizione.
La valuta accreditata nei conti valutari e derivante, invece, delle
lettere e) ed f) del citato art. 7 e' definita valuta di giro.