IL MINISTRO
                   DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
  Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987,
e successive modificazioni, relativo  all'organizzazione  comune  del
mercato  del vino ed, in particolare, l'art. 46 che prevede un regime
di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e  di  mosti  di
uve  concentrati  prodotti  nella  Comunita'  per la fabbricazione di
succhi di uva;
  Visto  il  regolamento  CEE  n.  2641/88  del  25 agosto 1988 della
commissione che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di
aiuti  per la utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve
concentrati ai fini della fabbricazione di succhi di uva;
  Attesa  la  necessita'  di precisare gli organismi di controllo cui
sono demandati i compiti di controllo e  di  erogazione  degli  aiuti
previsti dal sopracitato regolamento della commissione CEE;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  All'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   del   Ministero
dell'agricoltura  e  delle  foreste  e'  demandato  il   compito   di
controllare  le  differenti  operazioni relative alla elaborazione di
uve, di mosti di uve  e  di  mosti  di  uve  concentrati  di  cui  al
regolamento  CEE  n. 2641/88 del 25 agosto 1988 della commissione che
stabilisce le modalita' di applicazione del regime di  aiuto  per  la
trasformazione dei citati prodotti in succhi di uva.