IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, e successive modificazioni, relativo all'organizzazione comune del mercato del vino ed, in particolare, l'art. 46 che prevede un regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati prodotti nella Comunita' per la fabbricazione di succhi di uva; Visto il regolamento CEE n. 2641/88 del 25 agosto 1988 della commissione che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di aiuti per la utilizzazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati ai fini della fabbricazione di succhi di uva; Attesa la necessita' di precisare gli organismi di controllo cui sono demandati i compiti di controllo e di erogazione degli aiuti previsti dal sopracitato regolamento della commissione CEE; Decreta: Art. 1. All'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' demandato il compito di controllare le differenti operazioni relative alla elaborazione di uve, di mosti di uve e di mosti di uve concentrati di cui al regolamento CEE n. 2641/88 del 25 agosto 1988 della commissione che stabilisce le modalita' di applicazione del regime di aiuto per la trasformazione dei citati prodotti in succhi di uva.