IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria al fine di razionalizzare e di orientare qualitativamente il contenimento della medesima, nonche' per il ripiano dei disavanzi di bilancio delle unita' sanitarie locali e della Croce rossa italiana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1988; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Misure per il contenimento della spesa sanitaria 1. Ferma restando la quota fissa di L. 2000 per ricetta, le quote previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, sono sostituite con una quota di partecipazione alla spesa pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori. 2. Le specialita' medicinali corrispondenti alle categorie terapeutiche di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanita' in data 13 aprile 1984, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 16 aprile 1984, indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro della sanita' in data 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 1988, sono soggette, con decorrenza 1 settembre 1988, alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento del prezzo di vendita, con arrotondamento alle 500 lire superiori, ferma restando la quota fissa per ricetta di L. 2000. Tali quote di partecipazione sono dovute da tutti gli utenti. Il Ministro della sanita', con la medesima procedura, puo' disporre integrazioni o modificazioni dell'elenco delle specialita' medicinali di cui al presente comma. 3. Fino a nuovi accordi collettivi nazionali non trovano piu' applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41 e 29 degli accordi collettivi nazionali di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290.