IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
per la partecipazione degli utenti alla spesa sanitaria  al  fine  di
razionalizzare e di orientare qualitativamente il contenimento  della
medesima, nonche' per il ripiano  dei  disavanzi  di  bilancio  delle
unita' sanitarie locali e della Croce rossa italiana; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 settembre 1988; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i  Ministri  del  bilancio  e
della programmazione economica e del tesoro; 
                                EMANA 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
          Misure per il contenimento della spesa sanitaria 
  1. Ferma restando la quota fissa di L. 2000 per ricetta,  le  quote
previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 30 ottobre 1987,
n. 443, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  1987,
n. 531, sono sostituite con una quota di  partecipazione  alla  spesa
pari al 20 per cento del prezzo di vendita, con  arrotondamento  alle
500 lire superiori. 
  2.  Le  specialita'  medicinali   corrispondenti   alle   categorie
terapeutiche di cui all'articolo 6 del  decreto  del  Ministro  della
sanita'  in  data  13  aprile  1984,   pubblicato   nel   supplemento
straordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  106  del  16  aprile  1984,
indicate nell'elenco allegato al decreto del Ministro  della  sanita'
in data 30 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  179
del 1 agosto 1988, sono soggette, con decorrenza  1  settembre  1988,
alla quota di partecipazione alla spesa nella misura del 40 per cento
del prezzo di vendita, con arrotondamento alle  500  lire  superiori,
ferma restando la quota fissa per ricetta di L. 2000. Tali  quote  di
partecipazione sono dovute da tutti gli  utenti.  Il  Ministro  della
sanita', con la medesima  procedura,  puo'  disporre  integrazioni  o
modificazioni dell'elenco delle  specialita'  medicinali  di  cui  al
presente comma. 
  3. Fino a nuovi  accordi  collettivi  nazionali  non  trovano  piu'
applicazione le disposizioni relative alle prestazioni di particolare
impegno professionale previste, rispettivamente, dagli articoli 41  e
29  degli  accordi  collettivi  nazionali  di  cui  ai  decreti   del
Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289 e n. 290.