IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo; Vista la legge 11 marzo 1988, n. 79, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988; Visto l'art. 1 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468; Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (Certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i "certificati", al tasso d'interesse dell'8,75% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 28 settembre 1988 e scadenza il 28 settembre 1993.