IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le domande in data 21 ottobre 1987, 27 e 28 gennaio 1988, 12
aprile 1988, 13 maggio 1988, 30 giugno 1988 e 5  agosto  1988  de  La
Fondiaria  assicurazioni  S.p.a.,  con  sede  in  Firenze,  intese ad
ottenere l'approvazione di  alcune  tariffe  di  assicurazione  sulla
vita,  delle  condizioni  speciali  di polizza, di tariffe di opzione
nonche' di condizioni speciali di polizza  per  contratti  collettivi
stipulati con il "Fondo di previdenza agenti fondiaria";
  Viste  le lettere in data 11 maggio 1988, n. 821714, 8 giugno 1988,
n. 821978 e 24 agosto 1988, n. 822624, con le quali l'Istituto per la
vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e di interesse collettivo -
ISVAP,   ha   comunicato   che   non   esistono   elementi   ostativi
all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni  speciali
di  polizza  e  le  tariffe  di  opzione  presentate  da La Fondiaria
assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze:
   1)  tariffa  21-FA  -  assicurazione  di  capitale  differito  con
controassicurazione di un capitale annualmente crescente, a premio  e
prestazione  annualmente  rivalutabili, con facolta' di anticipazioni
quinquennali;
   2)  condizioni  speciali  di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione annua da applicare alla tariffa 21-FA;
   3) tariffa 8c-F - assicurazione temporanea per il caso di morte, a
premio  e  prestazione   anticipata   rivalutabili,   da   utilizzare
esclusivamente quale complementare di forme assicurative serie F;
   4)  tariffa  10c-F - assicurazione temporanea per il caso di morte
di un  capitale  annualmente  decrescente,  a  premio  e  prestazione
assicurata  annualmente  rivalutabili,  da  utilizzare esclusivamente
quale complementare di forme assicurative serie F;
   5)  condizioni  speciali  di polizza comprensive della clausola di
rivalutazione annua delle suindicate tariffe 8c-F e 10c-F;
   6)  tariffa  di opzione per il differimento automatico di scadenza
del pagamento di un capitale garantito  in  contratti  a  prestazione
rivalutabile;
   7)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa  di  opzione
di  cui  al  punto 6), sostitutive delle analoghe in vigore approvate
con decreto ministeriale del 25 febbraio 1985;
   8)  tariffa  di opzione per il differimento automatico di scadenza
del pagamento della rendita  garantita  in  contratti  a  prestazione
rivalutabile;
   9)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione  garantita,  della  tariffa  di
opzione  di  cui  al  punto  8), sostitutive delle analoghe in vigore
approvate con decreto ministeriale del 25 febbraio 1985;
   10)  condizioni speciali da applicare ad assicurazioni collettive,
per il caso  di  morte  e/o  per  il  caso  di  vita  ad  un  termine
prestabilito,  stipulate  dal  "Fondo di previdenza agenti fondiaria"
sulla testa dei propri iscritti.