IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 21 ottobre 1987, 27 e 28 gennaio 1988, 12 aprile 1988, 13 maggio 1988, 30 giugno 1988 e 5 agosto 1988 de La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, delle condizioni speciali di polizza, di tariffe di opzione nonche' di condizioni speciali di polizza per contratti collettivi stipulati con il "Fondo di previdenza agenti fondiaria"; Viste le lettere in data 11 maggio 1988, n. 821714, 8 giugno 1988, n. 821978 e 24 agosto 1988, n. 822624, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza e le tariffe di opzione presentate da La Fondiaria assicurazioni S.p.a., con sede in Firenze: 1) tariffa 21-FA - assicurazione di capitale differito con controassicurazione di un capitale annualmente crescente, a premio e prestazione annualmente rivalutabili, con facolta' di anticipazioni quinquennali; 2) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua da applicare alla tariffa 21-FA; 3) tariffa 8c-F - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio e prestazione anticipata rivalutabili, da utilizzare esclusivamente quale complementare di forme assicurative serie F; 4) tariffa 10c-F - assicurazione temporanea per il caso di morte di un capitale annualmente decrescente, a premio e prestazione assicurata annualmente rivalutabili, da utilizzare esclusivamente quale complementare di forme assicurative serie F; 5) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua delle suindicate tariffe 8c-F e 10c-F; 6) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza del pagamento di un capitale garantito in contratti a prestazione rivalutabile; 7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di opzione di cui al punto 6), sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale del 25 febbraio 1985; 8) tariffa di opzione per il differimento automatico di scadenza del pagamento della rendita garantita in contratti a prestazione rivalutabile; 9) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della tariffa di opzione di cui al punto 8), sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale del 25 febbraio 1985; 10) condizioni speciali da applicare ad assicurazioni collettive, per il caso di morte e/o per il caso di vita ad un termine prestabilito, stipulate dal "Fondo di previdenza agenti fondiaria" sulla testa dei propri iscritti.