IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Viste  le domande in data 25 maggio e 21 ottobre 1987, 9 maggio, 20
e 29 gennaio 1988 della Intesa  vita  -  Compagnia  di  assicurazioni
sulla  vita  -  Societa'  per  azioni,  con sede in Milano, intese ad
ottenere l'approvazione di  alcune  tariffe  di  assicurazione  sulla
vita, e delle relative condizioni speciali di polizza;
  Viste  le  lettere  in  data  1› agosto 1988, n. 822452 e 24 agosto
1988, n. 822618, con le  quali  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni   private   e  di  interesse  collettivo  -  ISVAP,  ha
comunicato che non  esistono  elementi  ostativi  all'emanazione  del
provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti  tariffe  di  assicurazione  sulla  vita,  e   le   relative
condizioni  speciali  di  polizza,  presentate  dalla  Intesa  vita -
Compagnia di assicurazioni sulla vita - Societa' per azioni, con sede
in Milano:
   1)  tariffa  n.  2-F  - assicurazione a vita intera, a premi annui
temporanei;
   2)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1);
   3) tariffa n. 3-F - assicurazione a vita intera, a premio unico;
   4)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 3);
   5)  tariffa  n.  31-FB  - assicurazione mista, a premio annuo, con
prestazione aggiuntiva in caso di  morte  o  in  caso  di  vita  alla
scadenza (bonus finale);
   6)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5);
   7)  tariffa  n.  31-FCB  -  assicurazione  mista  a  premio  annuo
costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o  in  caso  di
vita  alla  scadenza  (bonus finale). I tassi di premio adottati sono
gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 5);
   8)  condizioni  speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al punto 7);
   9)  condizioni  speciali  di  polizza,  da  applicare alla tariffa
31-FKB, assicurazione mista, con prestazione aggiuntiva  in  caso  di
morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale) con premio annuo
che  si  riduce  del  5%  dal  sesto  anno  e  di  un  ulteriore   5%
all'undicesimo  anno (condizioni sostitutive delle analoghe approvate
con decreto ministeriale n. 17820 del 4 agosto 1988);
   10) tariffa n. 32-F - assicurazione mista, a premio unico;
   11)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa di cui al precedente punto 10);
   12)  tariffa  n.  36-F  -  assicurazione a termine fisso, a premio
annuo;
   13)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua del premio  e  della  prestazione  garantita,  da
applicare alla tariffa di cui al punto 12);
   14) sfera di applicazione per le tariffe a premio annuo e a premio
unico, relativamente alle durate brevi;
   15)  tariffa  8c-F,  assicurazione  temporanea in caso di morte, a
premio e  prestazione  annualmente  rivalutabili,  da  utilizzare  in
abbinamento a coperture assicurative principali rivalutabili;
   16)  condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di
rivalutazione annua della prestazione garantita,  da  applicare  alla
tariffa 8c-F;
   17)  tariffa 13a - assicurazione di annualita' temporanee certe, a
premio annuo limitato;
   18)  tariffa 13u - assicurazione di annualita' temporanee certe, a
premio unico;
   19)  coefficienti  di  correzione  da applicare ai tassi di premio
delle tariffe 10a (assicurazione temporanea per il caso di  morte,  a
premio annuo, a capitale decrescente linearmente ed annualmente), 10u
(assicurazione temporanea per il caso di morte,  a  premio  unico,  a
capitale  decrescente  linearmente  ed annualmente) per la correzione
della decrescenza del capitale assicurato da annuale  in  semestrale,
quadrimestrale, trimestrale e mensile;
   20) tariffa n. 8j - assicurazione temporanea in caso di morte o di
invalidita' a capitale costante. I tassi di premio da  applicare,  in
via   forfettaria,   sono   quelli  delle  tariffe  di  assicurazione
temporanea in caso di morte, a capitale costante  -  a  premio  annuo
tariffa  n.  8a  o  a  premio unico tariffa 8u, approvate con decreto
ministeriale n. 17820 del 4 agosto 1988  e  tenuto  conto  di  quanto
disposto dal decreto ministeriale 5 gennaio 1968;
   21)  tariffa  10j - assicurazione complementare temporanea in caso
di morte o di invalidita' a capitale decrescente  annualmente  di  n.
1/n.  I tassi di premio da applicare, in via forfettaria, sono quelli
delle tariffe di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale
decrescente  annualmente  di  1/n,  a premio annuo tariffa n. 10a o a
premio unico tariffa n. 10u, approvate con  decreto  ministeriale  n.
17820 del 4 agosto 1988 e tenuto conto di quanto disposto dal decreto
ministeriale 5 gennaio 1968;
   22)  tariffa n. 13j - assicurazione di annualita' temporanea certa
per il caso  di  morte  o  di  invalidita'.  I  tassi  di  premio  da
applicare,   in   via  forfettaria,  sono  quelli  delle  tariffe  di
assicurazione di annualita' temporanee certe, a premio annuo  tariffa
n.  13a  o a premio unico tariffa n. 13u, di cui ai punti numeri 18 e
19 del presente decreto e tenuto conto di quanto disposto dal decreto
ministeriale 5 gennaio 1968.