IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Viste le domande in data 25 maggio e 21 ottobre 1987, 9 maggio, 20 e 29 gennaio 1988 della Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita - Societa' per azioni, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, e delle relative condizioni speciali di polizza; Viste le lettere in data 1 agosto 1988, n. 822452 e 24 agosto 1988, n. 822618, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Art. 1. Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita - Societa' per azioni, con sede in Milano: 1) tariffa n. 2-F - assicurazione a vita intera, a premi annui temporanei; 2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1); 3) tariffa n. 3-F - assicurazione a vita intera, a premio unico; 4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3); 5) tariffa n. 31-FB - assicurazione mista, a premio annuo, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale); 6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 5); 7) tariffa n. 31-FCB - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale). I tassi di premio adottati sono gli stessi della tariffa di cui al precedente punto 5); 8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 7); 9) condizioni speciali di polizza, da applicare alla tariffa 31-FKB, assicurazione mista, con prestazione aggiuntiva in caso di morte o in caso di vita alla scadenza (bonus finale) con premio annuo che si riduce del 5% dal sesto anno e di un ulteriore 5% all'undicesimo anno (condizioni sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale n. 17820 del 4 agosto 1988); 10) tariffa n. 32-F - assicurazione mista, a premio unico; 11) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 10); 12) tariffa n. 36-F - assicurazione a termine fisso, a premio annuo; 13) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 12); 14) sfera di applicazione per le tariffe a premio annuo e a premio unico, relativamente alle durate brevi; 15) tariffa 8c-F, assicurazione temporanea in caso di morte, a premio e prestazione annualmente rivalutabili, da utilizzare in abbinamento a coperture assicurative principali rivalutabili; 16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa 8c-F; 17) tariffa 13a - assicurazione di annualita' temporanee certe, a premio annuo limitato; 18) tariffa 13u - assicurazione di annualita' temporanee certe, a premio unico; 19) coefficienti di correzione da applicare ai tassi di premio delle tariffe 10a (assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, a capitale decrescente linearmente ed annualmente), 10u (assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, a capitale decrescente linearmente ed annualmente) per la correzione della decrescenza del capitale assicurato da annuale in semestrale, quadrimestrale, trimestrale e mensile; 20) tariffa n. 8j - assicurazione temporanea in caso di morte o di invalidita' a capitale costante. I tassi di premio da applicare, in via forfettaria, sono quelli delle tariffe di assicurazione temporanea in caso di morte, a capitale costante - a premio annuo tariffa n. 8a o a premio unico tariffa 8u, approvate con decreto ministeriale n. 17820 del 4 agosto 1988 e tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 gennaio 1968; 21) tariffa 10j - assicurazione complementare temporanea in caso di morte o di invalidita' a capitale decrescente annualmente di n. 1/n. I tassi di premio da applicare, in via forfettaria, sono quelli delle tariffe di assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio annuo tariffa n. 10a o a premio unico tariffa n. 10u, approvate con decreto ministeriale n. 17820 del 4 agosto 1988 e tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 gennaio 1968; 22) tariffa n. 13j - assicurazione di annualita' temporanea certa per il caso di morte o di invalidita'. I tassi di premio da applicare, in via forfettaria, sono quelli delle tariffe di assicurazione di annualita' temporanee certe, a premio annuo tariffa n. 13a o a premio unico tariffa n. 13u, di cui ai punti numeri 18 e 19 del presente decreto e tenuto conto di quanto disposto dal decreto ministeriale 5 gennaio 1968.