IL MINISTRO DELLA SANITA' 
  Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, ed in particolare  l'art.  19,
comma 14, che limita la deducibilita' ai  fini  della  determinazione
del  reddito  di  impresa  delle  spese   sostenute   dalle   aziende
produttrici  di  farmaci  per  promuovere,   organizzare   congressi,
convegni e viaggi  ad  essi  collegati,  limitatamente  a  quelli  di
rilevante  interesse  scientifico   e   con   esclusione   di   scopi
pubblicitari secondo i criteri  stabiliti  con  proprio  decreto  dal
Ministro della sanita'; 
  Ritenuta la necessita' di fissare  i  criteri  per  determinare  la
rilevanza dell'interesse scientifico  delle  iniziative  promozionali
dell'industria farmaceutica; 
  Considerato che occorre demandare ad una valutazione caso per  caso
le iniziative in questione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge 23 febbraio 1958, n. 296; 
  D'intesa con il Ministro delle finanze; 
                               Decreta: 
                               Art. 1. 
  1. Le  aziende  produttrici  di  farmaci  operanti  in  Italia  che
intendono portare in deduzione le spese indicate all'art.  19,  comma
14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, devono inoltrare  al  Ministero
della sanita' - Gabinetto del Ministro,  la  seguente  documentazione
almeno  centosessanta  giorni  prima  della  data  fissata   per   la
manifestazione: 
   1) nome, ragione sociale, codice fiscale e sede  dell'azienda  che
organizza direttamente o finanzia in tutto o in parte il  convegno  o
congresso scientifico. Nel caso di piu' aziende associate allo  scopo
vanno indicati i dati per ogni azienda; 
   2) sede e data della manifestazione; 
   3) destinatari dell'iniziativa; 
   4) oggetto della tematica del convegno con particolare riferimento
alla connessione tra la stessa e i farmaci prodotti dall'azienda; 
   5) attestazione del legale rappresentante che l'azienda produce  i
farmaci di cui all'art. 19, comma 4, lettere a) e b), della legge  11
marzo 1988, n. 67; 
   6) qualificazione professionale, scientifica o  universitaria  dei
relatori; 
   7) preventivo di  spesa  per  manifestazione  e  previsione  della
copertura dei costi, dedotta la quota a carico dei partecipanti; 
   8) gli elementi per valutare  il  particolare  valore  scientifico
dell'iniziativa; 
   9) impegno congiuntamente sottoscritto e autenticato nei  modi  di
legge  con  il  quale  il  legale   rappresentante   dell'azienda   e
l'organizzatore  del  convegno  o   congresso   escludono   finalita'
pubblicitarie o promozionali dei prodotti dell'azienda che  organizza
il convegno o congresso. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             -  La  legge  n.  67/1988  reca:  "Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 1988)".
             -  La  legge n. 833/1978 reca: "Istituzione del Servizio
          sanitario nazionale".
             - La legge n. 296/1958 reca: "Costituzione del Ministero
          della sanita'".
          Nota all'art. 1:
            Il  testo  dell'art.  19, comma 4, lettere a) e b), della
          legge n.  67/1988 (Legge finanziaria 1988) e' il  seguente:
             "4.    Le    specialita'    medicinali,    al    momento
          dell'autorizzazione all'immissione in commercio, rilasciata
          con  decreto  del  Ministro della sanita', a partire dal 30
          giugno 1988, sono collocate nelle seguenti classi:
               a)   farmaci   prescrivibili  dal  Servizio  sanitario
          nazionale;
               b)  farmaci  che, per la loro particolare natura e per
          le modalita'  d'uso,  sono  utilizzabili  esclusivamente  o
          nell'ambito    ospedaliero    o    direttamente   in   sede
          ambulatoriale, da parte dello specialista".