IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915;
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  l'art.  1-  ter  della  legge  29  ottobre  1987, n. 441, di
conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1988;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Al  fine  di effettuare l'esame di conformita' ai criteri stabiliti
dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1987, n.  559,
sono  trasmessi  al  comitato  tecnico-scientifico di cui all'art. 15
della citata legge n. 441/1987, dopo  istruttoria  della  commissione
tecnico-scientifica  per  la valutazione dei progetti di protezione e
risanamento ambientale di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente
del  27  novembre  1986,  i  piani  di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani delle seguenti regioni: Campania, inviato in  data  25  luglio
1988; Lazio, in data 16 maggio 1988; Liguria, in data 10 agosto 1988;
Lombardia, in data 26 maggio 1988; Molise, in data  26  luglio  1988;
Puglia, in data 31 maggio 1988; Sicilia, in data 4 giugno 1988; Valle
d'Aosta, in data 27 giugno 1988.
  I  risultati  del  citato  esame  di  conformita'  sono resi noti a
ciascuna regione entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
AVVERTENZA:
   Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
              Il  D.M.  28  dicembre  1987,  n. 559, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 25  gennaio
          1988,   riguardo   i  criteri  per  la  elaborazione  e  la
          predisposizione dei piani regionali di cui all'art. 1- ter,
          comma  1  del  D.L. 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
          modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 441, per  lo
          smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
          Note alle premesse:
             -   Il  D.P.R.  n.  915/1982,  reca:  "Attuazione  delle
          direttive CEE n.  75/442 relativa  ai  rifiuti,  n.  76/403
          relativa  allo  smaltimento  dei  policlorodifenili  e  dei
          policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti  tossici
          e nocivi".
             -  La  legge  n.  349/1986,  riguarda  l'istituzione del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale.
             -  L'art.  1-  ter  del  D.L.  n. 361/1987 (Disposizioni
          urgenti in materia di smaltimento  dei  rifiuti),  aggiunto
          dalla legge di conversione, cosi' recita (il testo di detto
          decreto, coordinato con la legge di conversione,  e'  stato
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          268 del 16 novembre 1987):
             "Art.  1-ter.  -  1.  Entro  trenta giorni dalla data di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,  il  Ministro  dell'ambiente  definisce,  ai sensi
          dell'art. 4, primo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.  915, per
          le  finalita'  del  presente  articolo,  criteri   per   la
          elaborazione   e   la  predisposizione  dei  piani  per  lo
          smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  relativi   alla
          realizzazione    di   nuovi   impianti,   con   particolare
          riferimento alle soluzioni indicate all'art. 3, comma 1.
             2.  Le  regioni,  entro  i  successivi  sessanta giorni,
          trasmettono al Ministro dell'ambiente i  piani  di  cui  al
          comma  1, ai fini della ripartizione dei fondi disponibili,
          che e' effettuata con decreto del medesimo  Ministro  entro
          gli ulteriori trenta giorni.
             3. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 1, individuati
          dai  piani  regionali,  predispongono  i  progetti   e   li
          inoltrano,  corredati  dalle  relative  richieste di mutuo,
          alla  regione,  entro  centottanta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
          decreto, per l'approvazione secondo  le  procedure  di  cui
          all'art. 3- bis.
             4.  Entro  i successivi centocinquanta giorni le regioni
          trasmettono alla Cassa depositi e prestiti ed al  Ministero
          dell'ambiente l'elenco dei progetti approvati e le relative
          richieste di mutuo in ordine di priorita'".
             -  Il decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1988,
          riguarda la ripartizione di 425 miliardi da erogarsi  sotto
          forma  di  mutui  della  Cassa  depositi  e prestiti per la
          realizzazione di nuovi impianti e relative  attrezzature  e
          infrastrutture   per   il   trattamento   e  lo  stoccaggio
          definitivo dei rifiuti solidi urbani.
          Note all'art. 1:
             - Per il D.M. n. 559/1987 si veda la nota al titolo.
             - L'art. 15 del D.L. n. 361/1987, convertito nella legge
          n.  441/1987, cosi' recita:
             "Art. 15. - 1. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti
          dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente  si  avvale
          di  un  apposito comitato tecnico-scientifico in esecuzione
          delle facolta' previste dall'art. 11, comma 7, della  legge
          8  luglio  1986,  n.  349.  Il  comitato  e' articolato per
          sezioni in  relazione  ai  distinti  compiti  previsti  dal
          presente decreto.
             2.  Con  decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con il Ministro del tesoro, viene determinata  l'indennita'
          dei membri del comitato di cui al comma 1.
             3.  Alla  relativa  spesa si provvede mediante riduzione
          del cap.  1142 dello  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'ambiente per l'anno 1987 e dei corrispondenti capitoli
          per gli anni successivi".
             -  Il  D.M.  27  novembre  1986 concerne la nomina della
          commissione  tecnico-scientifica  per  la  valutazione  dei
          progetti di protezione e di risanamento ambientale.