La nota all'art. 61 della legge citata in epigrafe, di cui alla pag. 22 del sopraindicato supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, nella quale e' trascritto il testo inesatto dell'art. 398 del codice di procedura penale, e' sostituita dalla seguente: "Nota all'art. 61: Il testo vigente dell'art. 398 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517, poi modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: 'Art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria). - Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria. In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, puo' spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o l'offeso in contraddittorio di chi e'indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale. Il pretore non puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di non doversi procede con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto. Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'art. 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore puo' tuttavia emettere mandato di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'. Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'art. 254- bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'art. 282, la relativa ordinanza e' impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dall'art. 263'".