La  nota  all'art.  61 della legge citata in epigrafe, di cui alla
pag.  22  del  sopraindicato  supplemento  ordinario  alla   Gazzetta
Ufficiale,  nella quale e' trascritto il testo inesatto dell'art. 398
del codice di procedura penale, e' sostituita dalla seguente:
"Nota all'art. 61:
   Il  testo  vigente  dell'art.  398 del codice di procedura penale,
come sostituito dall'art. 19 della legge 18 giugno 1955, n. 517,  poi
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
   'Art.  398  (Poteri  del  pretore  nel procedimento con istruzione
sommaria). - Nei procedimenti con istruzione sommaria  di  competenza
del  pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso,
quando questi non ritiene di richiedere  all'uopo  gli  ufficiali  di
polizia giudiziaria.
   In  ogni  caso il pretore, negli stessi procedimenti, puo' spedire
un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante o
l'offeso  in  contraddittorio  di  chi e'indicato come reo e compiere
tutti gli  atti  istruttori  che  la  legge  attribuisce  al  giudice
istruttore nel procedimento con istruzione formale.
  Il  pretore  non  puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di
non doversi procede con formula diversa da quella che  il  fatto  non
sussiste  o  non  e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto
dalla legge come reato, se l'imputato non e'  stato  interrogato  sul
fatto  costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e'
stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto.
   Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per
i quali la legge consente la cattura, se  ritiene  che  ricorrono  le
condizioni  previste  dall'art.  253,  richiede al giudice istruttore
l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore puo'
tuttavia  emettere  mandato  di  arresto  se  vi e' assoluta urgenza,
quando sussistono specifici elementi di  concreto  pericolo  di  fuga
immediata  dell'imputato  o  di irreparabile inquinamento della prova
oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'.
   Se  il  giudice  non  accoglie la richiesta o se applica una delle
misure previste dal primo comma dell'art. 254- bis ovvero provvede ai
sensi  del  primo  comma  dell'art.  282,  la  relativa  ordinanza e'
impugnabile  dal  pretore.  Si  applicano  i  commi  terzo  e  quarto
dall'art. 263'".