La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. I programmi relativi al rinnovamento  e  all'ammodernamento  dei
sistemi d'arma, delle  opere,  dei  mezzi  e  dei  beni  direttamente
destinati alla difesa nazionale, sono approvati: 
 
    a)   con   legge,   se   richiedano   finanziamenti   di   natura
straordinaria; 
 
    b) con decreto del Ministro della difesa,  quando  si  tratti  di
programmi  finanziati  attraverso  gli   ordinari   stanziamenti   di
bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al successivo comma 2  e
sempre che i programmi  non  si  riferiscano  al  mantenimento  delle
dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima  dell'emanazione  del
decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti
commissioni parlamentari, con le modalita' e  nelle  forme  stabilite
dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere
e' di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine  decorre  senza
che le commissioni si siano pronunciate,  si  intende  che  esse  non
reputano di dovere esprimere alcun parere. 
 
  2. I  piani  di  spesa  gravanti  sugli  ordinari  stanziamenti  di
bilancio, ma destinati  al  completamento  di  programmi  pluriennali
finanziati nei precedenti esercizi con  leggi  speciali,  quando  non
richiedano finanziamenti integrativi, sono  sottoposti  dal  Ministro
della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione
del Ministero della difesa, in apposito allegato. 
 
  3. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1
ed ai piani di spesa di cui al comma 2  e'  svolta  dalle  competenti
direzioni generali tecniche del Ministero della difesa. 
 
  4.   L'attivita'   contrattuale   concernente    la    manutenzione
straordinaria ed il reintegro dei sistemi d'arma,  delle  opere,  dei
mezzi e dei beni direttamente  destinati  alla  difesa  nazionale  si
espleta,  secondo  programmi  aventi  di  norma  durata  annuale,  in
relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato 
di previsione 
 
  della spesa del Ministero della difesa. Il  Ministro  della  difesa
riferisce annualmente alle competenti  commissioni  parlamentari  sui
predetti programmi e sull'attivita' contrattuale di cui  al  presente
comma. 
 
  5. Le  norme  procedurali  e  di  controllo  della  spesa  per  gli
approvvigionamenti di cui all'articolo 14 della legge 11 marzo  1988,
n. 79, si applicano anche  agli  esercizi  finanziari  successivi  al
1988. In allegato allo stato di previsione della spesa del  Ministero
della  difesa,  il  Governo   trasmette   al   Parlamento   relazioni
illustrative: 
 
    a) sulla spesa complessiva prevista per  il  personale  militare,
con  indicazione  degli  oneri  riferiti  al  personale  in  servizio
permanente ed a quello in ferma di leva  o  volontario,  distinguendo
altresi' i dati per grado e per stato  giuridico,  nell'ambito  delle
aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; 
 
    b) sullo stato di attuazione dei programmi  di  cui  ai  capitoli
4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071,  5031  e  7010  dello
stato di previsione  della  spesa  del  Ministero  della  difesa  per
l'esercizio finanziario 1988 e  di  cui  ai  corrispondenti  capitoli
degli esercizi finanziari  successivi.  Per  ciascun  programma  sono
indicati  l'esigenza  operativa,  l'oggetto,  la  quantita',  l'onere
globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione  e
sono altresi' fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti  compiuti
all'estero ed in Italia  e  sulla  quota  di  questi  effettuata  nel
Mezzogiorno. 
 
 
          AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico  approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  della
          disposizione di legge, della  quale  restano  invariati  il
          valore e l'efficacia. 
 
          Nota all'art. 1: 
            La legge n. 79/1988 concerne il  bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  1988   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 1988-1990. Il  testo  dell'art.
          14 e' il seguente: 
            "Art. 14 (Stato di previsione del Ministero della  difesa
          e disposizioni relative). - 1. Sono autorizzati l'impegno e
          il pagamento delle spese del Ministero  della  difesa,  per
          l'anno finanziario 1988, in conformita' dell'annesso  stato
          di previsione (Tabella n. 12). 
            2. Il numero  massimo  di  militari  specializzati  e  di
          militari    aiuto-specialisti,    in    servizio     presso
          l'amministrazione dell'Esercito, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica   militare,   e'   fissato,   per   l'anno
          finanziario 1988, come appresso: 
    

a) militari specializzati:
1) Esercito   . . . . . . . . . . . . . . .  n. 21.000
2) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . .  "  11.500
3) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . .  "  34.311
b) militari aiuto-specialisti:
   1) Esercito   . . . . . . . . . . . . . . n. 40.000
   2) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . "  15.500
   3) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . "  16.500

    
            3.  Il  numero  massimo   degli   ufficiali   piloti   di
          completamento     dell'Esercito,     della     Marina     e
          dell'Aeronautica,  da  mantenere  in   servizio   a   norma
          dell'art. 15  della  legge  19  maggio  1986,  n.  224,  e'
          stabilito, per l'anno finanziario 1988, come appresso: 
    

a) Esercito   . . . . . . . . . . . . . . . . . n.  70
b) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  140
c) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . . . . "  160

    
            4. Il numero massimo degli ufficiali  di  complemento  da
          ammettere alla ferma di cui al  primo  comma  dell'art.  37
          della legge 20 settembre 1980, n. 574,  e'  stabilito,  per
          l'anno finanziario 1988, come appresso: 
    

a) Esercito (compresi i carabinieri)  . . . . . n. 875
b) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . . . . "  120
c) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . . . . "  210

    
            5. La forza organica dei sergenti, dei sottocapi e comuni
          del Corpo equipaggi militari marittimi, in ferma volontaria
          o in rafferma, e' determinata, per l'anno finanziario 1988,
          a norma dell'art.  18,  terzo  capoverso,  della  legge  10
          giugno 1964, n. 447, come appresso: 
    

a) sergenti   . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000
b) sottocapi e comuni volontari   . . . . . . "  3.524

    
            6. A norma dell'art. 27, ultimo  comma,  della  legge  10
          giugno 1964,  n.  447,  la  forza  organica  dei  sergenti,
          graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare  in
          ferma o rafferma e' fissata, per l'anno  finanziario  1988,
          come appresso: 
    

a) sergenti   . . . . . . . . . . . . . . . . n. 6.000
b) graduati e militari di truppa  . . . . . . "  2.828

    
            7.  Il  contingente  degli  arruolati   volontari,   come
          carabinieri ausiliari,  per  la  sola  ferma  di  leva,  di
          giovani appartenenti alla classe che  viene  chiamata  alle
          armi e' stabilito, per l'anno  finanziario  1988,  a  norma
          dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1970, n. 56, in  14.721
          unita'. 
            8.  La  forza  organica  dei  sergenti,  dei  graduati  e
          militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria  e  in
          rafferma, per l'anno finanziario 1988, e' fissata, a  norma
          dell'art. 9, ultimo comma, della legge 10 giugno  1964,  n.
          447, come appresso: 
    

a) sergenti   . . . . . . . . . . . . . . . . n. 7.000
b) graduati e militari di truppa  . . . . . . "  1.000

    
            9. A norma dell'art. 5 della legge 24 dicembre  1986,  n.
          958, la forza dei militari e dei graduati  in  servizio  di
          leva, ammessi alla commutazione  della  ferma  di  leva  in
          ferma di leva prolungata, biennale o triennale, e' fissata,
          per l'anno finanziario 1988, nei limiti e con le  modalita'
          di cui agli articoli 34  e  35  della  legge  stessa,  come
          appresso: 
    

a) Esercito   . . . . . . . . . . . . . . .  n. 25.778
b) Marina   . . . . . . . . . . . . . . . .  "   6.939
c) Aeronautica  . . . . . . . . . . . . . .  "   4.338

    
            10. Alle spese di cui  ai  capitoli  numeri  4001,  4004,
          4005,  4011,  4031,  4051,  4072  e  5031  dello  stato  di
          previsione del Ministero della  difesa  si  applicano,  per
          l'esercizio finanziario 1988, le disposizioni contenute nel
          secondo comma dell'art. 36 e nel citato  articolo  61-  bis
          del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, sulla  contabilita'  generale
          dello Stato. 
            11. Alle spese di cui ai capitoli  numeri  4011,  4072  e
          5031 dello stato di previsione del Ministero  della  difesa
          si applicano le disposizioni contenute  nell'art.  3  della
          legge 16 giugno 1977, n. 372. 
            12. Alle spese  di  cui  al  cap.  4031  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  della  difesa  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n.  57,
          integrate da quella dell'ultimo  comma  dell'art.  3  della
          legge 16 giugno 1977, n. 372. 
            13. Alle spese  di  cui  al  cap.  4051  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  della  difesa  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 3 della legge 16 febbraio  1977,  n.
          38,  integrate   dalla   disposizione   dell'ultimo   comma
          dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. 
            14. Alle spese  di  cui  al  cap.  4005  dello  stato  di
          previsione del  Ministero  della  difesa  si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 23 della legge 18  agosto  1978,  n.
          497,  integrate  dalla   disposizione   dell'ultimo   comma
          dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. 
            15. I comitati di cui all'art. 3 della  legge  16  giugno
          1977, n. 372, all'art. 2 della legge 22 marzo 1975, n.  57,
          all'art. 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, e  all'art.
          23 della legge 18 agosto 1978, n. 497,  esercitano  i  loro
          poteri   anche   sulle   revisioni   dei   contratti   gia'
          autorizzati. 
            16. I  comitati  di  cui  al  precedente  comma  15  sono
          integrati con l'intervento dei direttori generali di  volta
          in volta interessati per materia. 
            17. Quando gli  atti  investono  la  competenza  di  piu'
          capitoli, e' sufficiente il parere del comitato  competente
          per il capitolo che su  tali  atti  ha  maggiore  influenza
          finanziaria. 
            18. Alle spese per  infrastrutture  multinazionali  NATO,
          sostenute a carico degli stanziamenti del cap.  4001  dello
          stato  di  previsione  del  Ministero  della   difesa,   si
          applicano  le  procedure  NATO  di  esecuzione  delle  gare
          internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere
          in ogni caso garantita la trasparenza  delle  procedure  di
          appalto, di assegnazione e di  esecuzione  dei  lavori,  ai
          sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
            19. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai  movimenti
          finanziari  ed  economici  delle  attivita'   relative   ai
          circoli, alle sale di convegno  e  mense  per  ufficiali  e
          sottufficiali, nonche' alle mense aziendali,  ai  soggiorni
          marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e
          sale cinematografiche  istituiti  presso  enti,  comandi  e
          unita' militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato
          e  foresterie,  operanti  nell'ambito  dell'Amministrazione
          militare sprovviste di personalita' giuridica,  si  applica
          la disciplina prevista all'art. 9, secondo e quarto  comma,
          della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art.
          33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ancorche' le gestioni
          medesime risultino alimentate in tutto o in parte con fondi
          non statali. 
            20. I capitoli a favore dei quali possono  effettuarsi  i
          prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli  articoli
          20 e 44 del testo  unico  approvato  con  regio  decreto  2
          febbraio 1928,  n.  263,  ed  all'art.  7  della  legge  22
          dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'anno finanziario  1988,
          quelli descritti negli elenchi numeri 1 e 2,  annessi  allo
          stato di previsione del Ministero della difesa. 
            21. La composizione della razione viveri  in  natura,  ai
          militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni
          di vitto e di generi di conforto da attribuire ai  militari
          in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, a norma
          del decreto del Presidente della  Repubblica  11  settembre
          1950, n. 807, in conformita'  delle  tabelle  annesse  allo
          stato di previsione del Ministero della difesa  per  l'anno
          finanziario 1988 (Elenco n. 3). Il Ministro della difesa e'
          autorizzato a disporre,  con  propri  decreti,  nei  limiti
          degli stanziamenti dei competenti capitoli, la costituzione
          di mense obbligatorie di servizio presso  comandi,  enti  o
          reparti che si trovino in particolari situazioni di impiego
          ed ambientali".