IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Vista    l'istanza    presentata    dal    presidente   dell'unita'
socio-sanitaria locale n. 67  delle  regione  Lombardia,  in  data  9
ottobre  1986,  intesa  ad  ottenere  il  rinnovo dell'autorizzazione
all'espletamento delle attivita' di prelievo e trapianto di cornea da
cadavere  a  scopo  terapeutico  presso  il  presidio  ospedaliero di
Bollate.
  Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati
dall'Istituto superiore di sanita' in data 1› marzo 1988;
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  dalla  sezione  III  del
Consiglio superiore di sanita' in data 28 giugno 1988;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di
cornea da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409, che approva il regolamento di esecuzione  della  sopra  nominata
legge;
  Visto   il   decreto   ministeriale   14   gennaio   1982  relativo
all'autorizzazione del prelievo  di  cornea,  ai  fini  di  trapianto
terapeutico, a domicilio del soggetto donante;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Il  presidio  ospedaliero  di  Bollate  dell'unita' socio-sanitaria
locale n. 67 della regione Lombardia e'  autorizzato  alle  attivita'
di:
    a)   prelievo   di  cornea  da  cadavere  a  scopo  di  trapianto
terapeutico;
    b)  trapianto  di  cornea  da  cadavere  prelevata  in  Italia  o
importata gratuitamente dall'estero.